Esenzione imposta di bollo per onlus associazioni di volontariato e di promozione sociale

 

Il D.lgs. 117/2017 ha introdotto l’esenzione dall’imposta di bollo a favore degli Enti del Terzo Settore, comprese le cooperative sociali, ad esclusione delle le imprese sociali costituite in forma di società.

In particolare l’art. 82 comma 5 del Codice del Terzo Settore ha stabilito che «gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richieste dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall’imposta di bollo». L’ampia formulazione della disposizione ricomprende nell’esenzione anche le fatture e gli estratti conto.

I suddetti atti dovranno recare la dicitura “Esente da bollo ai sensi dell’art. 82 comma 5 del D.lgs. 117/2017”.