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Studio Tributario Legale Commerciale

Amm.ne patrimoniale Enti Ecclesiastici

a cura di Angela Colantonio

L’amministrazione e la gestione del patrimonio degli enti ecclesiastici, visto l’ambito di origine dei medesimi, risentono dell’applicazione delle norme di diritto canonico -e delle norme della confessione di appartenenza in caso di enti non cattolici-. Dalle norme sull’amministrazione si evince il carattere particolare degli enti ecclesiastici che, essendo giuridicamente rilevanti sia nell’ordinamento confessionale di appartenenza  che in quello statale, sono assoggettati tanto alle norme confessionali quanto a quelle civili dello Stato. La normativa pattizia stabilisce che l’amministrazione interna degli enti ecclesiastici e la gestione dei loro beni sia materia riservata alla normativa propria della confessione, senza ingerenza da parte dello Stato1 : l’art. 7 n. 5 della L. 121/1985 sancisce l’assoggettamento dell’amministrazione dei beni degli enti ecclesiastici ai controlli previsti dal diritto canonico. Il Codice di Diritto Canonico -CIC- regola la materia patrimoniale nel Libro V, le cui norme disciplinano i cosiddetti ‘beni ecclesiastici’ ossia quelli appartenenti alle persone giuridiche pubbliche, mentre i beni delle persone giuridiche private ricadono sotto il regime delle norme statutarie proprie, applicandosi solo in via residuale il Codice. La Chiesa, ai sensi del can. 1254, ha il diritto originario ed indipendente dall’autorità civile di acquistare, possedere, amministrare ed alienare i beni temporali. I beni, però, non sono il fine ma il mezzo necessario al servizio di quelle finalità che vanno a legittimare una proprietà di carattere strumentale2 : non è infatti concepibile, per il diritto canonico, la proprietà di una quantità di beni che esuberi quella necessaria alla realizzazione dei predetti fini. I soggetti deputati all’esercizio del diritto di cui al can. 1254 sono, oltre la Chiesa Universale, la Sede Apostolica e le Chiese particolari, tutte le altre persone giuridiche, pubbliche o private, con il fine di organizzare il culto divino, di apportare un dignitoso sostentamento al clero e di svolgere opere di apostolato e carità in favore dei più bisognosi -can. 1255-. Dal canone si evince che le norme del Codice trovano valore anche per tutti quegli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che al contempo siano persone giuridiche per l’ordinamento canonico, quali le Diocesi, le Parrocchie, i Seminari, le associazioni pubbliche o private che abbiano la personalità giuridica canonica ed il riconoscimento di quella civile. In tema di amministrazione e gestione dei beni degli enti ecclesiastici è prevista, come in tutte le tipologie di enti, la distinzione in atti di ordinaria e straordinaria amministrazione nonché la presenza degli amministratori e del legale rappresentante. Secondo il CIC l’ordinaria amministrazione è quella diretta ad una corretta gestione, improntata al criterio di diligenza del buon padre di famiglia e che non si limiti ad una conservazione del patrimonio ma che possa comportarne la valorizzazione3. L’amministrazione straordinaria, a norma del can. 1281, è quella che supera i fini ed il modo di quella ordinaria: il che comporta la necessità della licenza dell’Ordinario per la validità di tali atti. Gli atti di straordinaria amministrazione sono soggetti a diverse tipologie di controlli canonici, quali la licenza, il consenso o il parere, posti in essere dall’autorità ecclesiastica competente a cui l’ente sia soggetto. Gli atti di controllo previsti dal diritto canonico devono essere iscritti nel registro delle persone giuridiche, ai sensi…. al fine di avere certezza circa gli atti che investono il patrimonio. Dalla previsione dell’iscrizione si può desumere lo stretto legame che intercorre tra le norme proprie dell’ordinamento canonico, nel quale l’ente trae la sua origine, e quelle dell’ordinamento civile, nel quale l’ente è riconosciuto, inserito ed opera. La struttura interna e l’organizzazione mediante cui gli enti ecclesiastici svolgono le loro attività ed operano nella società, è analoga quella adottata dalle persone giuridiche statali. L’amministrazione, la gestione dell’ente e gli atti ad essa inerenti, sono di competenza di figure determinate, individuali o collegiali, ossia l’amministratore ed il legale rappresentante. L’amministratore, in generale, è colui che ha il compito di relazionare l’ente con altri soggetti e di svolgere l’attività per cui l’ente stesso è stato costituito, mentre per il diritto canonico l’amministratore è colui che ha la direzione immediata della persona giuridica a cui appartengono i beni -can. 1279-. Al pari di tutti gli enti ‘civili’ anche gli amministratori delle persone giuridiche ecclesiastiche -e dunque di molti enti ecclesiastici-, devono essere coadiuvati nelle loro funzioni, in vista di una migliore gestione, da un organo collegiale: il can. 1280 prevede per tutte le persone giuridiche, sia pubbliche che private, l’obbligo di avere un consiglio o almeno due consiglieri che aiutino l’amministratore. Oltre a queste figure, è necessaria quella del legale rappresentante, ossia di quel soggetto che ha la facoltà di compiere atti in nome e per conto dell’ente. La nomina del legale rappresentante deve godere di un regime di pubblicità per cui deve essere iscritta nel registro delle persone giuridiche. Per gli enti ecclesiastici spesso la legale rappresentanza risultante dal predetto registro non coincida con quella dell’ente dal punto di vista canonico: può infatti accadere che il soggetto che rappresenti l’ente in ambito canonico non sia lo stesso che lo rappresenti ai fini civili. Norme specifiche sono dettate dalla L. 222/1985 per quel che concerne la legale rappresentanza degli Istituti religiosi e delle Società di Vita Apostolica che, secondo il disposto dell’art. 7 n. 3, possono essere riconosciuti ai fini civili solo qualora siano rappresentati, giuridicamente e di fatto, da soggetti cittadini italiani e che abbiano il domicilio in Italia.

1Si ricordi che il principio di non ingerenza da parte dello Stato nell’amministrazione degli enti, è sancito anche per gli enti di religione non cattolica ma che abbia stipulato Intesa con lo Stato. 2C. BEGUS, Diritto patrimoniale canonico, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2007, p. 34 3Per i dettagli relativi all’individuazione dell’ordinaria amministrazione v. C. BEGUS, Diritto patrimoniale canonico, p. 152 ss.