Lomonaco & Partner

Studio Tributario Legale Commerciale

Caso pratico di diritto bancario

Chiusura conto conrrente bancario a saldo zero

Una società commerciale si è rivolta all’avv. La Cava dopo aver chiuso un conto corrente con un  saldo apparente di zero euro.

L’esame degli estratti conto ha evidenziato che la banca aveva preteso somme eccessive a titolo di interessi e spese (in particolare commissioni di massimo scoperto), era del tutto prevedibile che fosse il cliente, operate le opportune correzioni, ad essere creditore della banca.

Introdotta la causa (è bene ricordare che contrariamente a quanto sostenuto dalle Banche il termine prescrizionale è quello ordinario, dunque una tale azione può essere introdotta sino al decimo anno dalla chiusura  del conto) per l’accertamento della nullità delle clausole bancarie in materia di interessi e spese e per l’accertamento del reale saldo del conto, veniva espletata una consulenza tecnica di ufficio che effettivamente evidenziava un credito del correntista.

L’avv. La Cava senza attendere l’ulteriore e lungo corso del giudizio per la pronuncia della sentenza ha richiesto ed ottenuto immediatamente ordinanza ingiuntiva in corso di causa ex art. 186 quater c.p.c. che si riporta in estratto:

““ Il G.I. sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 2/10/2008;
Rilevato che:
Omissis
… il ricalcolo del rapporto di conto corrente effettuato dal CTU ha evidenziato che, applicando la capitalizzazione annuale anziché la capitalizzazione trimestrale …….ed eliminando le voci per commissioni di massimo scoperto e spese non pattuite per iscritto, riconosce un saldo a credito della parte attrice pari ad € 52.018,24 alla data del 23/9/2003;
RITENUTA in tali limiti raggiunta la prova delle somme indebitamente trattenute dalla Banca e, pertanto, dovute al correntista  apparendo per i motivi sopra succintamente evidenziati, che tale calcolo sia il più corretto tra i tre conteggi effettuati dal CTU seguendo diversi parametri di risoluzione in diritto della presente controversia;
CONSIDERATO inoltre che la prescrizione, pur eccepita dalla banca, non può ritenersi nella specie maturata, avendo durata decennale e decorrenza dalla data di chiusura del rapporto di conto corrente………

P.Q.M.
– Respinge l’istanza formulata ex art. 183 ter c.p.c.
– visto l’art 186 quater c.p.c. condanna la Banca ………….. s.p.a. a versare alla V. N. s.r.l. la complessiva somma di € 52.018,24 oltre interessi legali su tale somma con decorrenza dal 23/9/2003 al  saldo;
– condanna altresì la Banca …………. S.p.a. a pagare alla società attrice le spese processuali, che liquida……
Omissis
Roma 20/11/2008. “”
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Dopo circa due mesi intimato precetto la Banca ha regolarmente corrisposto la somma globale di circa € 68.000,00.
E’ bene evidenziare che vi era una terza ipotesi del CTU che evidenziava un credito di ben € 100.000,00.
Poiché questa somma emergeva da un’ipotesi di nullità della clausola convenzionale di interessi per difetto di forma del contratto di conto corrente, il Giudice ha  ritenuto di esaminarla con più ponderazione in sentenza.
Vi è dunque la possibilità che all’esito del giudizio, come avvenuto in altri casi patrocinati, il Giudice riconosca la nullità della clausola degli interessi e dunque dovendosi applicare in tutto il rapporto i soli interessi legali, la somma a credito del cliente sia quella maggiore sopra indicata.
E’ bene evidenziare che ogni caso comunque va esaminato singolarmente e che gli esiti del giudizio dal punto di vista quantitativo (recupero di eventuale credito verso la banca o diminuzione del debito del correntista) dipendono da vari fattori, quali a titolo di esempio la durata del rapporto, l’esposizione media, la disponibilità o meno da parte del correntista degli estratti conto.