Conti correnti bancari anatocismo, ricalcolo interessi.
Negli ultimi anni, in seguito ad una positiva evoluzione giurisprudenziale, è possibile richiedere alle banche il ricalcolo del saldo dei conti correnti, eliminando le somme percepite dalle medesime per effetto dell’applicazione di interessi ultralegali non pattuiti espressamente, della pratica dell’anatocismo (capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi), dell’addebito di somme a titolo di commissione di massimo scoperto e per effetto del c.d. gioco delle valute.
In dipendenza di queste correzioni contabili molto spesso il cliente ottiene dalla banca la restituzione di somme cospicue o la riduzione del debito.
Gli estratti del conto corrente, anche se chiuso da tempo, spesso costituiscono per l’inconsapevole cliente un’autentica risorsa.
Sono possibili ottimi risultati anche nel caso in cui la banca notifichi decreto ingiuntivo. In sede di opposizione si può paralizzare la pretesa della banca e bloccare eventuali pignoramenti, perseguendo contestualmente una soluzione concordata. Molto spesso i contratti che la banca fa sottoscrivere ai clienti sono nulli per mancanza di elementi essenziali o presentano clausole che contrastano con norme di legge inderogabile (a titolo di esempio le c.d. clausole “usi piazza” per la determinazione degli interessi).
I rapporti di conto corrente possono essere contestati fino a dieci anni dalla loro chiusura (termine prescrizionale ordinario) per giurisprudenza pacifica, in tal modo è possibile rimettere in discussione l’intero rapporto, qualunque sia stata la sua durata.Occorre ricordare che la mancata contestazione degli estratti conto periodici non impedisce le azioni sopra indicate.
Negli ultimi anni alcune banche ed istituti finanziari hanno elaborato strumenti finanziari complessi e rischiosi che molti privati hanno sottoscritto senza opportuna informazione, esponendosi in tal modo a rischi imprevedibili e conseguenze estremamente dannose.
I più noti sono i contratti denominati My Way e 4 You che alcuni tribunali hanno annullato. In ogni rapporto di mutuo o comunque di finanziamento deve essere verificato che il tasso di interesse (comprensivo di spese, commissioni, remunerazioni ) denominato T.A.E.G. non sia superiore al tasso medio rilevato dal Ministero del Tesoro (L. 7 marzo 1996 n. 108).Il limite degli interessi cosiddetti usurari è dunque stabilito con certezza, tempo per tempo. Il superamento del limite determina che nessun interesse sia dovuto ex art. 1815 c.c.
Nei mutui in sofferenza (mancato pagamento delle rate) si può verificare che venga notificato precetto per somme di gran lunga superiori alle rate scadute, sempre per effetto della pratica dell’anatocismo, mediante sommatoria degli interessi corrispettivi a quelli moratori. In questi casi è necessaria un’attenta valutazione della legittimità di tale operazione.
Qualora emerga una capitalizzazione illegittima è possibile evitare il successivo pignoramento mediante ricorso al Tribunale competente, mediante opposizione al precetto. Le fideiussioni di persone fisiche e giuridiche spesso sono nulle per indeterminatezza della somma garantita.
Le persone fisiche e giuridiche in molti casi sono vittime di indebite segnalazioni alla Centrale rischi della Banca d’Italia. In tali casi la giurisprudenza riconosce la risarcibilità del danno patrimoniale e non patrimoniale. (Cass. Civ. sez III 4 giugno 2007 n. 12929).