Lomonaco & Partner

Studio Tributario Legale Commerciale

Coronavirus e Terzo Settore

Il Governo con Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18 relativo all’emergenza COVID-19, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020 n.70, ha adottato i seguenti provvedimenti relativi agli enti del Terzo Settore e agli enti non commerciali:

1. Possibilità per gli enti del Terzo Settore, gli enti non commerciali, inclusi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, del ricorso alla cassa integrazione salariale in deroga per un periodo non superiore a nove settimane ( art. 22 )

2. Sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte , dei contributi previdenziali e assistenziali e assicurativi sui redditi da lavoro dipendente ed assimilati, per gli enti del terzo settore ( associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale , onlus) fino al 31 maggio 2020 ( art. 61, comma 2 lett. r)

3. Sospensione degli adempimenti dichiarativi, ad eccezione delle certificazioni uniche relative al personale dipendente, in scadenza tra l’8 marzo ed il 31 maggio 2020 ( modello EAS, LIPE, INTRA, esterometro, ecc. ) ( art. 62, comma 1 )

4. Sospensione, nell’ambito delle attività commerciali esercitate dagli enti del Terzo settore e dagli enti non commerciali con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro, dei versamenti in scadenza tra l’8 marzo ed il 31 marzo 2020, relativi:
  – alle ritenute alla fonte per i redditi di lavoro dipendente ed assimilati
  – all’imposta valore aggiunto
  – contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria
I versamenti sospesi sono effettuati senza l’applicazione di sanzioni e interessi in un ‘unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 (art 62, comma 5 )

5. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020 dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro. (Art. 66)

6. Proroga dei termini per gli adeguamenti statutari per gli Enti del Terzo settore e per le imprese sociali al 31 ottobre 2020. (art 35 commi 1 e 2 )

7. Proroga dei termini per l’approvazione dei bilanci al 31 ottobre 2020, per onlus, le organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, anche in deroga alle disposizioni di legge o di statuto (art. 35 comma 3 )

8. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza degli organi collegiali ( assemblea soci, consigli direttivi, collegi sindacali ect ) , possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente ( art. 73 comma 4 )