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Studio Tributario Legale Commerciale

Enti non profit beneficio superbonus del 110%

 

La legge 77 del 17 luglio 2020, n. 77 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha esteso il superbonus del 110% anche per gli enti non profit; in particolare estende il beneficio, in origine previsto per persone fisiche, condomini, istituti delle case popolari, anche alle onlus, alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni di promozione sociale e alle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro Coni. Per questi ultimi l’agevolazione è limitata i lavori destinati a immobili o loro parti adibite a spogliatoi.

La detrazione del 110% si applica alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi su immobili di efficienza energetica (ecobonus), installazione di impianti solari fotovoltaici e di misure antisismiche (sisma bonus). Il superbonus può essere scomputato dall’imposta IRES oppure può essere ceduto a terzi o come sconto direttamente in fattura al soggetto che effettua i lavori.

La detrazione è riconosciuta entro un limite massimo di spesa previsto dalla norma per ciascun intervento sulla base di specifici criteri. I lavori dovranno assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o, se non possibile, il conseguimento della classe più alta