Il Codice Civile non contiene dispozioni sul bilancio di associazioni, fondazioni ed altri enti no profit.
L’unico riferimento è l’art. 20 c.c. che stabilisce che le associazioni devono convocare almeno una volta l’anno l’assemblea per l’approvazione del bilancio.
Gli obblighi contabili previsti dal codice per gli enti non lucrativi sono quelli fiscali.
Nel 2002 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ha emesso i primi documenti della Commissione aziende no profit.
Il Consiglio ha elaborato 5 raccomandazioni:
1) La prima propone uno schema del bilancio diviso in 5 parti:
- Stato Patrimoniale in cui si prevedono due forme, una per le aziende no profit che svolgono attività accessorie e l’altra per quelle che non svolgono tali attività;
- Rendiconto della gestione in luogo del conto economico delle società
- Nota integrativa in cui sono indicate diverse informazioni riguardanti l’azienda no profit, come il numero dei dipendenti, le esenzioni fiscali di cui gode l’azienda, i criteri di valutazione adottatti ecc.;
- Prospetto di movimentazione dei fondi, finalizzato ad avere una chiara visione dell’utilizzo delle risorse a disposizione dell’organizzazione. Al suo interno va specificato se i fondi sono sottoposti a vincolo del donatore, dell’organo direzionale o se non sono sottoposti a vincolo;
- Relazione di missione nella quale vanno inseriti i dati quantitativi, anche non momentari dell’attività svolta. Si deve fare attenzione alle azioni che hanno prodotto l’utilità sociale attesa e le scelte gestionali riguardanti le attività istituzionali.
2) La seconda raccomandazione riguarda la "valutazione e l’iscrizione delle liberalità nel bilancio di esercizio"
Tra i principi:
- Le liberalità ricevute devono essere classificate tra i proventi, indipendentemente dall’esistenza dei vincoli.
- Le liberalità non monetarie devono essere valutate al valore normale.
- I crediti per liberalità promesse devono essere valutati, ed eventualmente svalutati, al termine di ogni periodo amministrativo per tener conto del rischio di mancato incasso.
- Le donazioni di servizi da parte di terzi o di componenti della struttura organizzativa aziendale andrebbero rilevati al valore normale sia come proventi da liberalità che come costi per l’utilizzo del servizio. Soprattutto le contribuzioni di servizi che richiedono una preparazione specializzata, quali architetti, medici, avvocati, infermieri, devono essere riconosciute come tali.
- Non vanno rilevati in bilancio i servizi dei consiglieri d’amministrazione e quelli di volontariato generico.
- Gli oggetti d’arte ricevuti devono essere indicati tra i proventi e capitalizzati nelle immobilizzazioni.
3) La terza raccomandazione concerne la "Nota integrativa e la Relazione di missione."
La nota integrativa deve contenere tali informazioni:
- data di costituzione dell’ente;
- riferimenti civilistici, legislativi speciali;
- riferimenti fiscali e giuridici;
- estremi di iscrizione in albi.
Contiene inoltre il dettaglio esplicativo delle variazioni più significative dello stato patrimoniale, compresi i conti d’ordine, del rendiconto di gestione e di altre informazioni rilevanti.
La nota integrativa deve enumerare le deducibilità o detraibilità di cui possono avvalersi i donanti, e deve contenere un riepilogo delle liberalità e delle promesse di contribuzione.
La relazione di missione ricostruisce in modo chiaro e attendibile i costi effettivi e i benefici sociali prodotti dalla azienda.
Essa è il documento della "comunicazione esterna", documento qualitativo e quantitativo sulla capacità dell’ente di perseguire la missione assegnata in sede di costituzione. Sono definiti i piani, i programmi ed eventuali vincoli della comunità locale di appartenenza.
4) La quarta raccomandazione riguarda la "movimentazione delle componenti del patrimonio netto."
- Il documento deve essere chiaro e funzionale nell’illustrare l’impiego delle risorse. E’ considerato un contributo alla trasparenza e alla chiarezza.
- Il documento da la movimentazione dinamica dei fondi. – Tale documento è consigliato a tutte le organizzazioni che gestiscono masse finanziarie generate da liberalità.
- Dal documento deve emergere sia la consistenza iniziale dei fondi disponibili e vincolati sia le variazioni intervenute nell’esercizio nei fondi.
5) La quinta racomandazione riguarda i "sistemi e le procedure di controllo delle aziende no profit."
I controlli possono distinguersi in:
a) controllo legale;
b) un controllo del perseguimento dei fini istituzionali;
c) un controllo contabile-amministrativo ;
d) un controllo interno fiscale.
Le cooperative sociali Onlus e le cooperative Onlus, rietrano nel mondo no profit ed il bilancio segue le norme del diritto commerciale.