Sent. N. 26657 del 18 dicembre 2009
(emessa il 30 settembre 2009 ) della Corte Cass., Sez. Trib. – Pres. Plenteda Rel. Parmeggiani
Massima:
IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI – ICI – ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI – IMMOBILE ADIBITO AD ABITAZIONE PER MEMBRI DI UN ORDINE RELIGIOSO – ESENZIONE – APPLICABILITÀ
Il primo ed essenziale scopo di un ordine religioso è la costituzione di una comunità in cui si esercita la vita associativa quale presupposto per la formazione religiosa,
la catechesi, la elevazione spirituale dei membri e la preghiera in comune. La convivenza, cui è adibito l’immobile, è quindi diretta alla “formazione del clero e dei religiosi” compresa nella elencazione di cui all’art. 16, lett.a) legge 222/1985 e quindi ad una finalità strettamente istituzionale dell’ente, considerata dalla legge come idonea
a giustificare la esenzione dall’ICI. D’altronde l’art, 7 lett. i) d.lgs. 504/92, prevede, a favore degli enti non commerciali di cui all’art 87 TUIR, l’esenzione dal tributo
per gli immobili adibiti ad attività “ricettive”.
NOTA
Cfr. Cass. 8 marzo 2004, n. 4645: sono soggetti ad ici gli immobili posseduti da un ente ecclesiastico e da questo adibito ad attività commerciali (come la gestione di un pensionato con pagamento di rette); ciò in quanto l’art. 7, 1º comma, lett. i), d.leg. n. 504 del 1992 esenta da ici solo gli immobili destinati alle attività di cui all’art. 16, lett. a), l. n. 222/1985 e non quelli adibiti ad attività di cui alla lett. b), che comprende anche le attività di carattere commerciale; nè assume alcun rilievo il fatto che l’attività commerciale costituisca o meno l’attività prevalente dell’ente ecclesiastico.