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Studio Tributario Legale Commerciale

TASI

Tributo servizi indivisibili
Il tributo per i servizi indivisibili ( Tasi ) è disciplinato dalla art 1 commi 669 e successivi della Legge 147 del 27 dicembre 2013.

Presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, di aree scoperte nonché di aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti. Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, le aree comuni condominiali e i terreni agricoli.

Soggetto passivo d’imposta è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo unità immobiliari imponibili. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.

La base imponibile è calcolata moltiplicando la rendita catastale risultante al 1ï‚° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutata del 5%, per uno dei coefficienti moltiplicatori differenti a seconda della categoria catastale. Il risultato va rapportato alla quota e al periodo di possesso. È ridotta a metà in caso di fabbricati considerati di interesse storico o artistico e di fabbricati dichiarati inagibili o inabitati.

L’aliquota di base è dell’1 per mille. Il comune può ridurla (fino ad azzeramento) o determinarla rispettando il vincolo di base secondo cui la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all’aliquota del 10,6 per mille. Per il 2014 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

Se l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa ( esempio l’inquilino), quest’ultimo è titolare di un autonoma obbligazione. L’occupante versa il tributo nella misura, stabilita dal comune, compresa fra il 10% e il 30% dell’ammontare complessivo della TASI, Il titolare del diritto reale versa la restante parte.

Il comune può prevedere riduzioni ed esenzioni nei seguenti casi:
• Abitazioni con unico occupante;
• Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
• Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
• Abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di 6 mesi all’anno, all’estero;
• Fabbricati rurali ad uso abitativo;
• Superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

Il comune disciplina anche le riduzioni che tengano conto della capacità contributiva della famiglia attraverso l’applicazione dell’ISEE.

I soggetti passivi sono tenuti alla presentazione della dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data dell’inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione è relativa al tributo IUC (imposta unica comunale) che include IMU, TASI e TARI.

Il versamento del tributo è effettuato con Modello F24 o con apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni che regolano il Mod.F24, ovvero le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero delle rate e le scadenze di pagamento , consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale. È comunque concesso il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

I comuni possono affidare l’accertamento e la riscossione della TASI ad un funzionario responsabile. Questi può inviare al contribuente dei questionari, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ed in caso di mancata collaborazione. L’accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici. Per la rettifica delle dichiarazioni infedeli o incomplete il comune può emettere avviso di accertamento entro il 5ï‚° anno successivo a quello di presentazione della denuncia.