Il trust è un negozio giuridico posto in essere da parte di un soggetto, il disponente, che si spossessa di parte del proprio patrimonio destinandolo a vantaggio di alcuni soggetti o alla realizzazione di determinati obiettivi mediante la realizzazione di un programma, affidata ad altro soggetto, detto trustee.
Se il programma è vantaggio di alcuni soggetti si avrà un “trust per beneficiari;” se invece è finalizzato alla persecuzione di uno scopo, caritatevole o meno, si avrà un “trust di scopo”.
I beni che il disponente trasferisce al trustee per la realizzazione del programma escono dal suo patrimonio e, pertanto, non possono essere soggetti alla pretese dei suoi creditori, ma entrano nel patrimonio del trustee.
Il fondo in trust, pur nel patrimonio del trustee, è vincolato alla realizzazione del compito che gli è stato affidato ed è segregato: quindi i creditori del trustee non possono rivalersi sul fondo e l’eventuale fallimento del trustee non ha conseguenze sui beni che gli sono stati affidati in trust.
L’atto istitutivo può prevedere, e normalmente prevederà, che alcuni dei poteri riservati al trustee siano soggetti al parere o al consenso di un terzo indicato dal disponente.