In data 7 luglio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha emanato il principio di diritto n. 1/2026, con il quale ha chiarito il trattamento fiscale delle operazioni di fusione tra enti religiosi appartenenti alla medesima struttura organizzativa religiosa.
Ai fini IVA, le operazioni di fusione sono escluse dal campo di applicazione dell’imposta, in quanto carenti del presupposto impositivo oggettivo; di conseguenza, in forza del principio di alternatività IVA/registro, tali operazioni sono soggette all’imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, pari a 200 euro ciascuna, a condizione che:
- il trasferimento avvenga a titolo gratuito;
- l’operazione sia qualificata come riorganizzazione strutturale;
- gli enti coinvolti appartengano alla medesima struttura organizzativa religiosa e siano inseriti in un sistema gerarchico di coordinamento, vigilanza e controllo.
Ai fini delle imposte sui redditi, le operazioni di fusione sono fiscalmente neutrali per i beni già appartenenti alla sfera commerciale dell’ente incorporato che confluiscono direttamente in quella commerciale dell’ente incorporante, senza generare plusvalenze.
Invece, in caso di beni che passano dalla sfera istituzionale a quella commerciale, è necessario fare la seguente distinzione:
- qualora il passaggio riguardi beni immobili strumentali ammortizzabili, l’ingresso nell’attività d’impresa avviene al costo storico e non si generano plusvalenze imponibili;
- qualora il passaggio riguardi beni immobili non strumentali, l’ingresso nell’attività d’impresa avviene al valore normale, con possibile tassazione della plusvalenza realizzata. Tuttavia, se il soggetto incorporato possiede l’immobile da oltre cinque anni, il trasferimento non genera plusvalenze imponibili.