Nello schema del decreto correttivo della riforma fiscale approvato dal Consiglio dei Ministri, l’articolo 24 introduce uno specifico regime IRAP per gli enti del Terzo settore, volto a evitare che l’applicazione dei nuovi criteri di qualificazione commerciale o non commerciale delle attività di interesse generale, previsti dall’art. 79 del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), determini un aggravio impositivo ai fini IRAP per gli enti che, per effetto di tali criteri, mutino la propria qualificazione fiscale da enti commerciali a enti non commerciali.
L’esigenza di tale intervento deriva dalle differenti modalità di determinazione della base imponibile IRAP. Per gli enti commerciali l’IRAP è calcolata sulla differenza fra valore e costo della produzione; per gli enti non commerciali opera, invece, il cosiddetto metodo retributivo, basato su retribuzioni, compensi e altri costi collegati al personale. Tale metodo può determinare, in concreto, un carico impositivo più elevato.
Di conseguenza, per alcuni enti del terzo settore, l’applicazione dei criteri dell’art. 79 del Codice del Terzo Settore avrebbe potuto comportare il passaggio dalla qualifica di ente commerciale a quella di ente non commerciale e, conseguentemente, l’assoggettamento al metodo retributivo ai fini della determinazione dell’IRAP.
Al fine di evitare tale effetto, il decreto correttivo introduce nel Codice del Terzo settore l’articolo 82-bis, recante una specifica clausola di salvaguardia. La disposizione prevede che per gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali, la qualificazione fiscale dell’attività svolta ai fini dell’IRAP è determinata secondo le disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi. Si viene così a delineare un doppio binario: ai fini delle imposte sui redditi continueranno ad applicarsi i criteri previsti dall’art. 79 del Codice del Terzo settore, mentre, ai fini dell’IRAP, la qualificazione fiscale dell’attività sarà determinata secondo i criteri ordinari stabiliti dal Testo unico delle imposte sui redditi.