Il test di non commercialità per gli enti del terzo settore di piccole dimensioni

Gli enti del terzo settore devono applicare i criteri di cui all’art. 79 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, per determinare la natura commerciale o non commerciale delle proprie attività di interesse generale.

Tali attività si considerano non commerciali quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi o qualora i ricavi non superino di oltre il 6 per cento i relativi costi per ciascun periodo d’imposta e per non oltre tre periodi d’imposta consecutivi.

Il controllo deve essere effettuato per ogni attività di interesse generale svolta dall’ente del terzo settore.

La circolare dell’Agenzia delle entrate n. 1/E del 19 febbraio 2026 ha introdotto, tuttavia, un’importante semplificazione per gli enti di minori dimensioni. Gli enti del terzo settore, anche dotati di personalità giuridica, con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 300.000 euro possono considerare tutte le attività di interesse generale svolte come un’unica attività ai fini del test di non commercialità.

L’ente potrà quindi effettuare il test di non commercialità considerando unitariamente i ricavi e i costi riferibili alle diverse attività di interesse generale, senza procedere a una verifica distinta per ciascuna di esse. La valutazione sarà pertanto effettuata sul risultato complessivo delle attività considerate unitariamente.