Gli enti religiosi civilmente riconosciuti

Gli enti religiosi civilmente riconosciuti sono enti costituiti all’interno di un ordinamento confessionale e a cui viene riconosciuta la personalità giuridica statale. Le norme del procedimento di riconoscimento della personalità giuridica di tali enti sono norme di natura speciale. Nello specifico l’articolo 9 del D.P.R. 361/2000 richiama le norme previste dai singoli accordi tra le confessioni religiose e lo Stato.

L’articolo 8 della Costituzione stabilisce che tutte le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I rapporti delle confessioni religiose con lo Stato sono regolati per legge, sulla base di Intese stipulate con le relative rappresentanze.

L’articolo 19 della Costituzione prevede il diritto di professare la propria fede anche in forma associata e l’articolo 20 stabilisce che il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Le Confessioni interessate a stipulare un’intesa, previo parere del Ministero dell’Interno, direzione generale affari di culto, devono presentare istanza al Presidente del Consiglio dei Ministri. Le trattative con le rappresentanze delle Confessioni religiose sono affidate al Sottosegretario-Segretario del Consiglio dei Ministri e vengono avviate solo con le Confessioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi della legge n. 1159 del 24 giugno 1929, su parere favorevole del Consiglio di Stato.

Presso il governo italiano è istituita la Commissione interministeriale per le intese con le Confessioni religiose la quale predispone una bozza di intesa unitamente alle delegazioni delle Confessioni religiose richiedenti. A conclusione delle trattative, le intese vengono siglate dal Sottosegretario e dal rappresentante della confessione religiosa e sottoposte all’esame del Consiglio dei Ministri, ai fini dell’autorizzazione alla firma da parte del Presidente del Consiglio.

Dopo la firma del Presidente del Consiglio e del Presidente della Confessione religiosa, le intese sono trasmesse al Parlamento per la loro approvazione con legge.

Intese approvate con legge ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione

  • legge 449/1984: Rapporti tra lo Stato e la Tavola Valdese
  • legge n. 516/1988: Rapporti tra lo Stato e l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno
  • legge n. 517/1988: Rapporti tra lo Stato e le assemblee di Dio in Italia
  • legge n. 101/1989: Rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità ebraiche italiane
  • legge n. 116/1995: Rapporti tra lo Stato e l’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia –UCEBI
  • legge n. 520/1995: Rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia – CELI
  • legge 126/2012: Rapporti tra lo Stato e la Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale
  • legge n. 127/2012: Rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni
  • legge n. 128/2012: Rapporti tra lo Stato e la Chiesa Apostolica in Italia
  • legge n. 245/2012: Rapporti tra lo Stato e l’Unione Buddista italiana (UBI)
  • legge n. 246/2012: Rapporti tra lo Stato e l’Unione Induista Italiana
  • legge n. 130/2016: Rapporti tra lo Stato e l’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG) 
  • legge 240/2021: Rapporti tra lo Stato e l’Associazione “Chiesa d’Inghilterra”