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Studio Tributario Legale Commerciale

Accertamento da redditometro

L’accertamento sintetico ed in particolare quello da redditometro è  disciplinato dal D.P.R. 600/1973.

L’ACCERTAMENTO SINTETICO

 L’istituto dell’accertamento sintetico, nei termini originari dell’art 38 del D.P.R. 600/1973, prevedeva  che l’Ufficio potesse  determinare sinteticamente il reddito netto del contribuente in base ad elementi e circostanze di fatto certi.

L’ accertamento poteva avvenire qualora il reddito complessivo accertabile si discostasse almeno di un quarto da quello effettivamente dichiarato dal contribuente.

Gli elementi e le circostanze in base alle quali doveva  avvenire l’accertamento del reddito venivano e sono tuttora fissate con decreto del Ministro delle Finanze.

Il D.L. 78/2010 c.d. "manovra correttiva" ha introdotto  modifiche sostanziali al regime previsto dal D.P.R. 600/1973. L’Ufficio, ai sensi dell’art. 22 D.L. 78/2010,   può  determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base di spese di qualsiasi genere sostenute durante il periodo d’imposta oggetto di accertamento.

 Le principali novità introdotte riguardano:

     L’eliminazione del riferimento alla non congruità per due o più periodi di imposta;

     Il riferimento al reddito complessivo  del contribuente anziché al  reddito complessivo netto del contribuente.

Le spese sostenute dal contribuente  si presumono sostenute con i redditi conseguiti nell’anno oggetto di accertamento: è fatta salva al contribuente la possibilità della prova contraria, ossia la dimostrazione che le spese sono state effettuate con redditi diversi da quelli dello stesso periodo di imposta, con redditi esenti o soggetti a ritenuta a titolo di imposta o con redditi legalmente esclusi dalla base imponibile. 

Il nuovo accertamento sintetico opera quando sia rilevata incongruità per un anno e uno scostamento, tra reddito accertato e reddito effettivamente dichiarato,  di almeno 1/5.

 IL REDDITOMETRO

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 600/1973 la determinazione sintetica del reddito complessivo del contribuente può essere effettuata anche tramite il riferimento ad elementi specifici indicativi di capacità contributiva: è questo il sistema conosciuto come redditometro.

Gli elementi indicativi di capacità contributiva devono essere individuati con apposito decreto del MEF, da pubblicare con periodicità biennale,  tenendo conto di due elementi: il nucleo familiare e l’area territoriale di appartenenza del contribuente.

Come per l’accertamento sintetico anche per quello da redditometro è necessaria una incongruità di un anno ed un divario di almeno 1/5 tra reddito accertato e reddito effettivamente dichiarato. 

La nuova disciplina dell’accertamento sintetico e del redditometro delineata dal D.L. 78/2010 è utilizzabile nei confronti dei contribuenti persone fisiche già in relazione ai redditi dell’anno 2009; per i redditi fino al 2008 si applicano le regole vigenti prima della nuova disciplina. 

Ai sensi della nuova disciplina l’ufficio che procede all’accertamento sintetico del reddito è obbligato all’instaurazione del contraddittorio col contribuente: deve invitare il contribuente a comparire per acquisire dati o notizie rilevanti ai fini dell’accertamento e successivamente deve avviare il procedimento di accertamento con adesione .