Adeguamento statuti enti ecclesiastici ai fini IMU

 

Il Ministero dell’Economia e Finanze, con la risoluzione n. 1/DF del 3 dicembre 2012, ha chiarito che, ai fini dell’esenzione IMU, gli enti ecclesiastici devono adeguare gli statuti al regolamento n. 200 del 19 novembre 2012. L’adeguamento può avvenire con scrittura privata registrata, da tenere a disposizione dei comuni ai fini dell’attività di accertamento e non comporta necessariamente la modifica statutaria.

Il regolamento prevede che lo statuto debba contenere i seguenti requisiti generali (articolo 3), ai fini dello svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali:

a)     il divieto di distribuire, anche in modo  indiretto,  utili  e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la  vita dell’ente,  in  favore   di   amministratori,   soci,   partecipanti, lavoratori  o  collaboratori,  a  meno  che  la  destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge,  statuto  o  regolamento,  fanno  parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali  direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente;

b)    l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi digestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale;

c)     l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un’analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Fatti salvi i predetti requisiti, l’articolo 4 prevede ulteriori requisiti in relazione allo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività, assistenziali e sanitarie, didattiche, recettive, culturali, ricreative e sportive.