Agevolazioni prima casa

Il D.P.R. 131/1986 istituisce un trattamento fiscale agevolato nei confronti di soggetti che acquistano la “prima casa”.

Se il venditore è un privato o un’impresa che vende in esenzione Iva, le imposte da versare con i benefici “prima casa” sono: imposta di registro proporzionale nella misura del 2% (invece che 9%); imposta ipotecaria fissa di 50 euro; imposta catastale fissa di 50 euro. Se, invece, si acquista da un’impresa, con vendita soggetta a Iva, le imposte da versare con i benefici “prima casa” sono: Iva ridotta al 4% (invece che 10%), imposta di registro fissa di 200 euro; imposta ipotecaria fissa di 200 euro; imposta catastale fissa di 200 euro.

Per l’applicazione delle agevolazione il decreto prevede dei requisiti:

  • che il trasferimento riguardi una casa di abitazione non di lusso;
  • che l’immobile si trovi nel comune in cui l’acquirente ha o stabilisce la residenza o nel comune in cui l’acquirente svolge la propria attività;
  • che l’acquirente non sia titolare esclusivo o in comunione col coniuge di diritti di proprietà, di usufrutto, uso o abitazione di altra casa di abitazione ubicata nel comune in cui si trova l’immobile da acquistare;
  • che l’acquirente non sia titolare esclusivo o per quote o in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su altra casa di abitazione acquistata dall’acquirente o dal coniuge con le agevolazioni previste dal decreto.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 31/E del 2010, ha stabilito che le agevolazioni previste per la prima casa possono applicarsi anche alle unità immobiliari che costituiscono pertinenza dell’abitazione anche se quest’ultima sia stata acquistata senza usufruire del trattamento fiscale agevolato. L’acquirente è tenuto a dichiarare nell’atto di acquisto della pertinenza di possedere tutti i requisiti previsti dalla legge.

Le agevolazioni “prima casa” possono applicarsi anche all’acquisto di più unità immobiliari accorpate per costituire un’unica abitazione e all’acquisto di un immobile adiacente a quello già posseduto al fine di ampliare l’abitazione.