Il D.P.R. 131/1986 istituisce un trattamento fiscale agevolato nei confronti di soggetti che acquistano la “prima casa”.
Le agevolazioni fiscali sono relative: all’imposta di registro fissata nella misura ridotta del 3%; all’IVA fissata con aliquota ridotta al 4%, da applicare in alternativa all’imposta di registro; alle imposte ipocatastali nell’importo fisso di euro 168.
Per l’applicazione delle agevolazione il decreto prevede dei requisiti:
– che il trasferimento riguardi una casa di abitazione non di lusso
– che ci siano le condizioni stabilite dalla Nota II-bis dell’art. 1 D.P.R. 131/1986 ovvero che:
a) L’immobile si trovi nel comune in cui l’acquirente ha o stabilisce la residenza o nel comune in cui l’acquirente svolge la propria attività. Nel caso in cui l’acquirente sia un cittadino italiano emigrato all’estero è necessario che l’immobile sia acquistato come prima casa sul territorio nazionale.
b) L’acquirente non sia titolare esclusivo o in comunione col coniuge di diritti di proprietà, di usufrutto, uso o abitazione di altra casa di abitazione ubicata nel comune in cui si trova l’immobile da acquistare.
c) L’acquirente non sia titolare esclusivo o per quote o in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su altra casa di abitazione acquistata dall’acquirente o dal coniuge con le agevolazioni previste dal decreto.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 31/E del 2010, ha chiarito le modalità di applicazione delle agevolazioni in casi particolari, ovvero nell’ipotesi di acquisto di pertinenza di un immobile per cui non si è fruito delle agevolazioni e nell’ipotesi di acquisto di nuovo alloggio da accorpare all’abitazione per cui non si è fruito delle agevolazioni.
Acquisto di pertinenza di un immobile acquistato senza agevolazioni
Secondo la circolare dell’Agenzia le agevolazioni previste per la prima casa possono applicarsi anche alle unità immobiliari che costituiscono pertinenza dell’abitazione anche se quest’ultima sia stata acquistata senza usufruire del trattamento fiscale agevolato.
Il riconoscimento delle agevolazioni alle pertinenze di immobili acquistati in regime ordinario è possibile se al momento dell’acquisto dell’immobile i benefici non erano ancora previsti dalla normativa vigente. In ogni caso per fruire delle agevolazioni l’acquirente è tenuto a dichiarare nell’atto di acquisto della pertinenza di possedere tutti i requisiti previsti dalla legge.
Acquisto di nuovo alloggio da accorpare ad immobile per cui non si è fruito delle agevolazioni
Le agevolazioni “prima casa” possono applicarsi all’acquisto di più unità immobiliari accorpate per costituire un’unica abitazione e all’acquisto di un immobile adiacente a quello già posseduto al fine di ampliare l’abitazione.
Secondo l’Agenzia il trattamento favorevole può essere applicato anche nei casi l’acquirente non ha fruito delle agevolazioni “prima casa” per l’acquisto dell’abitazione già posseduta perché già titolare di altro immobile acquistato fruendo delle agevolazioni “prima casa”.
Per beneficiare del trattamento è necessario che l’acquirente soddisfi tutti i requisiti previsti dalla legge.