Associazioni di volontariato

Le Organizzazioni di volontariato ODV) sono disciplinate dall’articolo 32 del Codice del Terzo Settore (CTS) che ne fissa i requisiti:

  • devono essere costituite sotto forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta;
  • devono essere costituite da almeno 7 persone fisiche o 3 associazioni di volontariato;
  • devono svolgere una o più attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del Codice, prevalentemente a favore di terzi;
  • devono avvalersi prevalentemente delle prestazioni dei volontari associati;
  • devono essere iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

I questi requisiti devono risultare nell’atto costitutivo o nello statuto, inoltre la denominazione sociale deve contenere l’indicazione di “organizzazione di volontariato” o l’acronimo ODV.

Pur dovendo avvalersi prevalentemente dell’attività di volontari, le ODV possono assumere dei lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, purché il numero dei lavoratori impiegati non sia superiore al cinquanta per cento dei volontari.

La definizione di volontario è contenuta nell’articolo 17 del CTS. È volontario colui che, per sua libera scelta, svolge un’attività a favore della comunità e del bene comune, anche per mezzo di un ente del Terzo Settore, in modo personale, spontaneo e gratuito, ovvero senza scopo di lucro.

Le ODV possono trarre le risorse economiche necessarie alla propria attività da varie fonti quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e raccolte fondi. Per le attività di interesse generale prestate possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la propria attività e documentate.

Gli amministratori delle organizzazioni di volontariato, scelti dai membri dell’associazione, non possono ricevere alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata.

Relativamente agli aspetti tributari, le associazioni di volontariato godono di un particolare regime forfettario di cui all’articolo 86 del CTS per le attività commerciali svolte, qualora nel periodo d’imposta precedente non abbiano conseguito ricavi superiori a euro 130.000.

Qualora svolgano attività di interesse generale con modalità di natura non commerciale, usufruiscono delle seguenti agevolazioni:

  • esenzione dalla base imponibile delle quote e contributi corrisposti dagli associati;
  • le persone fisiche possono detrarre dall’IRPEF le erogazioni in favore delle associazioni di volontariato per un importo pari al 35% degli oneri sostenuti e per un importo complessivo per ciascun periodo d’imposta non superiore ad euro 30.000;
  • le liberalità da persone fisiche enti e società sono deducibili dal reddito, nel limite del 10% del reddito dichiarato;
  • esenzione dalla base imponibile dei corrispettivi per la vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito o prodotti dai volontari in campagne organizzate dalla ODV;
  • esenzione dalla base imponibile dei corrispettivi per la somministrazione di alimenti e bevande in occasione di ricorrenze occasionali;
  • agevolazioni in materia di imposte di successione e donazioni, imposte di registro, ipotecarie e catastale;
  • riduzione sui tributi locali, se previsto dagli enti locali;
  • accesso al credito agevolato per i progetti di interesse pubblico;
  • riconoscimento di privilegio generale dei crediti sui beni mobili del debitore;
  • accesso, promosso dallo Stato, Regioni e Provincie autonome, ai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo per i progetti volti a realizzare il fine istituzionale;
  • i redditi degli immobili destinati allo svolgimento delle attività non commerciali sono esenti dall’IRE