Gli atti e i documenti che le imprese sociali devono presentare per l’iscrizione nel registro imprese sono stabiliti con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 marzo 2018, in attuazione dell’articolo 5 comma 5 del D.lgs. 112/2017.
Le imprese sociali devono presentare:
- l’atto costitutivo;
- lo statuto ed ogni successiva modificazione;
- il bilancio civilistico;
- il bilancio sociale di cui all’articolo 9, comma 2, del D.lgs. 112 del 2017;
- il deposito, per i gruppi di imprese sociali, dell’accordo di partecipazione e ogni sua modificazione, nonché il deposito del bilancio civilistico e del bilancio sociale in forma consolidata;
- la nomina, nell’atto costitutivo, di uno o più sindaci aventi i requisiti previsti dall’articolo 2397, comma 2 c.c., per i quali non ricorrono le cause di ineleggibilità e di decadenza richiamata dall’articolo 2399 c.c.;
- il deposito, per gli enti religiosi civilmente riconosciuti, del regolamento di recepimento delle norme del Dlgs 112/2017, nonché l’atto di costituzione del “patrimonio destinato” per lo svolgimento delle attività di interesse generale.
L’Ufficio del Registro delle Imprese, in fase di iscrizione, acquisirà una dichiarazione del rappresentante legale dell’ente, circa l’eventuale iscrizione in altra sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Tale dichiarazione consentirà all’ufficio del registro delle imprese di comunicare l’acquisizione della qualifica di impresa sociale dell’ente richiedente all’Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che provvederà alla cancellazione del medesimo da altra sezione. Tale norma è finalizzata a garantire l’applicazione di quanto stabilito dall’articolo 46 del Codice del Terzo Settore, per cui, ad eccezione delle reti associative, nessun ente può essere contemporaneamente iscritto in due o più sezioni del Registro unico nazionale.