L’Atto Costitutivo è il documento ufficiale con il quale nasce un’associazione sportiva dilettantistica.
Questo documento deve riportare la data e il luogo di costituzione, la denominazione e la sede legale dell’associazione, i dati anagraï¬ci dei soci fondatori ï¬rmatari dell’atto.
Lo Statuto, invece, è il documento che, una volta costituita l’associazione, ne regola il funzionamento.
Stabilisce:
- Denominazione e sede;
- Scopo e attività;
- Durata;
- Soci;
- Organi sociali;
- Assemblea dei Soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Patrimonio ed esercizio finanziario;
- Coordinate per eventuali modifiche allo Statuto;
- Direttive per l’eventuale scioglimento dell’Associazione;
- Norma di rinvio per ciò che non viene espressamente delineato nello Statuto.
Le associazioni sportive dilettantistiche, essendo enti non commerciali, possono usufruire di agevolazioni fiscali. L’art.148 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917/86 (art. 148 TUIR Testo Unico delle Imposte sui Redditi), dispone infatti alcune clausole da inserire e rispettare a tal fine:
- divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
- obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell’articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempre che le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
- intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
È poi necessario per le ASD che intendono godere delle agevolazioni fiscali, integrare questi requisiti con quelli previsti dall’art.90 della Legge 289/2002.
Ossia è necessario specificare: le finalità sportive dilettantistiche nella denominazione (indicare nella denominazione sociale la dicitura di “Associazione Sportiva Dilettantistica”); la sede legaleoggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica; l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazioneassenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette; le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile; l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari; le modalità di scioglimento dell’associazione; l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni; “l’obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate o dell’ente di promozione sportiva cui la società o associazione intende affiliarsi”, secondo quanto previsto dalla Delibera del Consiglio Nazionale CONI n. 1273 del 15.07.2004.
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