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Studio Tributario Legale Commerciale

Bonus edilizi enti ecclesiastici

 

Principali spese, relative ad interventi edilizi, che consentono agli enti ecclesiastici, a determinate condizioni, di fruire di agevolazioni fiscali:

– spese per interventi volti al contenimento dei consumi energetici di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 (c.d. ecobonus) realizzati su edifici esistenti quali, ad esempio, gli interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi, gli interventi sulle strutture o sull’involucro degli edifici;
– spese per l’adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16 del medesimo decreto legge n. 63 del 2013 ( c.d. sismabonus ).
– recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti ( c.d. bonus facciate), ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, introdotto dalla legge di Bilancio 2020 (cfr. articolo 1, comma 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160).

Riguardo alle suddette agevolazioni l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con: circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E; risoluzione 25 giugno 2020, n. 34/E; circolare 31 maggio 2007, n. 36/E.

Gli enti ecclesiastici non possono fruire dell’agevolazione del c.d. Superbonus salvo per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio. L’Agenzia delle Entrate con risposta n. 14 del 7 gennaio 2021 chiarisce che “la norma non indica espressamente tra i soggetti beneficiari del Superbonus gli enti religiosi, i quali, pertanto, potranno fruire del Superbonus se rientrano anche tra i soggetti di cui alla lettera d-bis) del citato comma 9. Diversamente, tali enti potranno beneficiare del Superbonus solo per le spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio, qualora partecipino alla ripartizione delle spese in qualità di condomino”.