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Comitati

Il Comitato, secondo la dottrina, può essere definito come un insieme di persone che, animate da uno scopo comune, si organizzano per raggiungerlo.

E’ costituito su iniziativa dei promotori , generalmente in numero ristretto, che, per realizzare lo scopo, promuovono iniziative e cercano contributi tramite pubbliche sottoscrizioni.

Il comitato può essere costituito mediante qualsiasi forma, anche quella orale, eccetto il caso in cui voglia ottenere il riconoscimento della personalità giuridica per cui è prescritta la redazione dello statuto in forma di atto pubblico.

Dall’art. 39 Codice Civile che menziona comitati di soccorso, di beneficenza, di promozione di opere pubbliche, monumenti, esposizioni e mostre, si evince che lo scopo del comitato è di pubblico interesse e non egoistico.

Lo scopo è attuato dai promotori mediante l’utilizzo del patrimonio del comitato che è costituito dalle sottoscrizioni di coloro che, aderendo al progetto, erogano il proprio contributo.

All’interno del comitato assumono importanza gli organizzatori, ossia coloro i quali a cui è demandato il compito di conservare, gestire e destinare i fondi alla realizzazione dello scopo.

Il ruolo di organizzatore non è incompatibile con quello di promotore, lo statuto del comitato può prevedere il cumulo dei ruoli in capo al medesimo soggetto.

Gli organizzatori e coloro che gestiscono i fondi, ai sensi dell’art. 40 c.c., sono responsabili personalmente ed in solido della conservazione e destinazione dei fondi al perseguimento dello scopo; altresì i componenti del comitato rispondono personalmente ed in solido delle obbligazioni contratte qualora il comitato non sia dotato di personalità giuridica.

L’art. 42 c.c. dispone quale sia la destinazione dei fondi del comitato qualora siano insufficienti a perseguire lo scopo, qualora lo scopo medesimo non sia più attuabile o qualora, pur raggiunto, si abbiano fondi residui.

Nelle predette ipotesi la devoluzione dei beni può essere disciplinata nello statuto del comitato indicando i beneficiari dei fondi, oppure, in mancanza di disposizioni al momento della costituzione, è decisa dall’autorità governativa.