In via di definizione la Riforma del Terzo Settore: confort letter della  Commissione europea sulla disciplina fiscale

La Commissione europea, con una lettera indirizzata al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ha confermato la compatibilità della disciplina fiscale del Codice del Terzo Settore con le regole degli aiuti di Stato.

Pertanto si presume che nel corso del 2025 perverrà l’autorizzazione della Commissione Europea e quindi dal 1° gennaio 2026, entreranno in vigore gli articoli 79, 80, 84, 85 e 86 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e l’art. 18, commi 1 e 2 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, contenenti le agevolazioni fiscali previste per gli Enti del Terzo settore e per le imprese sociali.

Nello specifico, per gli Enti del Terzo settore, entreranno in vigore i nuovi criteri di non commercialità delle attività d’interesse generale, sostituendo le regole generali dettate dall’art. 149 del Testo Unico delle imposte sui redditi. Le attività di interesse generale saranno considerate non commerciali se esercitate:

  • a titolo gratuito
  • dietro pagamento di corrispettivi inferiori ai costi effettivi
  • a fronte di un margine di ricavi non superiore di oltre il 6% i relativi costi nel singolo anno d’imposta e, in ogni caso, per non oltre un triennio.

Entrerà  altresì in vigore il regime forfettario dell’articolo 80 del Codice del Terzo Settore che consentirà agli ETS non commerciali, esercenti attività commerciali, di optare per l’assoggettamento dei relativi ricavi a specifici coefficienti di redditività e il regime forfettario di cui all’articolo 86 del Codice per Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale con entrate inferiori a 130.000 euro (che sostituirà dal prossimo anno il regime della legge 398/1991).

Infine, per le imprese sociali, l’articolo 18, commi 1 e 2 del D.lgs. 112/2017 consentirà di escludere dalla base imponibile gli utili destinati all’attività statutaria o ad incremento di patrimonio, iscritti in apposite riserve.

Allo stato attuale la confort letter non include i titoli di solidarietà (articolo 77 del D.lgs. 117/2017) e le detrazioni e deduzioni fiscali per chi investe nel capitale sociale e nel patrimonio delle imprese sociali (articolo 18, commi 3 e seguenti del D.lgs. 112/2017).

Lo Studio, specializzato nella consulenza agli Enti del Terzo settore, può assistere nella  valutazione e applicazione dei benefici fiscali operativi a partire dal 1° gennaio 2026, nel monitoraggio del rispetto dei nuovi limiti di non commercialità di cui all’art. 79 del Codice del Terzo settore  nonché nell’attività  contabile.