Comunità energetiche rinnovabili possibile  enti del Terzo Settore o no?

Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), introdotte dall’articolo 31 del D.lgs. 8 novembre 2021, n. 199, sono enti che hanno come finalità fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non finalità di lucro.

Le CER possono essere composte da persone fisiche, consumatori, piccole medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del Terzo Settore e di protezione ambientale, le amministrazioni locali del territorio.

Nel caso di imprese, la partecipazione alla CER non può costituire l’attività commerciale e industriale principale.

Il D.L. 29 maggio 2023, n. 57 ha ampliato l’elenco delle attività di interesse generale dell’articolo 5 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e  modificando la lett. e) introduce “la produzione, all’accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199”, consentendo alle associazioni e fondazioni CER di iscriversi al RUNTS. 

Di conseguenza le CER con la qualifica di ETS potranno godere di tutti i benefici riservati agli enti del Terzo Settore ovvero le agevolazioni fiscali (artt. 79 e 80 Cts), le agevolazioni nell’accesso a fondi pubblici, le modalità alternative di relazione con pubbliche amministrazioni, gli strumenti quali il social bonus di cui all’art. 81 Cts, i titoli di solidarietà di cui all’art. 77 e le liberalità agevolate di cui all’art. 83.