Il CONI con delibera n. 1566 del 20 dicembre 2016 ha ribadito che l’iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche è consentita esclusivamente per le discipline sportive previste nell’elenco allegato alla medesima delibera.
Poiché l’iscrizione al Registro per ciascuna disciplina sportiva praticata è condizione per ottenere le agevolazioni fiscali ed in materia di lavoro previste per le associazioni e le società sportive dilettantistiche le Associazioni e Società sportive devono verificare:
a) Se le attività sportive effettivamente svolte sono ricomprese nell’elenco allegato alla delibera e se risultano comunicate al Registro CONI;
b) Se le attività effettivamente svolte, contenute nell’elenco, non risultano comunicate al Registro le stesse devono essere tempestivamente comunicate all’Ente di Promozione Sportiva cui le Associazioni/Società sono affiliate il quale provvederà all’inserimento nel Registro CONI;
c) Se gli Statuti contengono la disciplina sportiva per cui l’Associazione/Società sportiva dilettantistica risulta iscritta nel Registro CONI.
Si fa presente che qualora l’Associazione/Società sportiva dilettantistica svolga effettivamente attività sportive non ricomprese nell’elenco allegato alla delibera del CONI e pertanto non iscrivibili nel Registro del CONI le stesse non potranno godere delle agevolazioni della disciplina fiscale e in materia del lavoro.
Lo studio Lomonaco, fornisce assistenza per l’espletamento delle suddette verifiche e sulle eventuali attività da porre in essere.