Donazioni dirette e indirette: profili civilistici e fiscali

Ai sensi dell’art. 769 c.c., la donazione diretta è il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto, o assumendo verso la stessa un’obbligazione. La donazione è un contratto a titolo gratuito caratterizzato da tre aspetti: liberalità, animus donandi e arricchimento di colui che riceve la donazione.

La donazione diretta è un atto formale, redatto per atto pubblico e con la presenza di due testimoni.

La donazione indiretta è un atto di liberalità che determina lo stesso effetto della donazione formale, ovvero l’incremento del patrimonio di un soggetto contestuale al decremento del patrimonio di un altro soggetto, senza le relative formalità.

Sotto il profilo fiscale la donazione diretta è soggetta all’imposta di donazione, con le aliquote e le franchigie di cui all’art. 56 del D.lgs. 346/1990.

La donazione indiretta, ai sensi dell’art. 56-bis, comma 3 del D.lgs. 346/1990, può essere registrata volontariamente dal soggetto beneficiario, pagando un’imposta di donazione ridotta del 4%, se si tratta di una donazione indiretta tra coniugi e tra parenti in linea retta e del 6%, se si tratti di una donazione indiretta tra fratelli.

Se le donazioni indirette non vengono registrate volontariamente, l’accertamento può essere effettuato esclusivamente quando l’esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi. In tal caso, le donazioni indirette scontano l’imposta di donazione nella misura dell’8%, per la parte che eccede le eventuali franchigie previste.