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Studio Tributario Legale Commerciale

Ente non commerciale senza Ici solo se dimostra di svolgere attività istituzionale

Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, sentenza n. 23314 del 9 novembre 2011

La Corte, considerato che nel ricorso iscritto a R.G. n. relazione:

1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 53/01/2007, pronunziata dalla CTR di Torino, Sezione n. 01, il

18.10.2007 e depositata il 17 dicembre 2007.

Con tale decisione, la CTR ha accolto l’appello proposto dal Mo. e riconosciuto sussistenti i presupposti per godere del chiesto beneficio fiscale.

2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione degli avvisi di accertamento relativi ad ICI degli anni dal 1999 al 2003, censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.,nonchè del DLgs. n. 505 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i).

3 – L’intimato Mo., giusto controricorso, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.

4 – Il ricorso sembra potersi accogliere, tenuto conto che l’impugnata decisione non appare in linea:

4 bis – Quanto al primo mezzo, con il principio secondo cui "

4 ter – E quanto al secondo motivo, con il principio secondo cui: "

5 – Si ritiene, dunque, sussistano le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio e la relativa definizione, ai sensi degli artt. 375e 380 bis c.p.c., proponendosene l’accoglimento per manifesta fondatezza.

Il Consigliere Relatore An. D. B.».

La Corte, vista la relazione, il ricorso, il controricorso e la memoria 06.07.2011, nonché gli altri atti di causa;

Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, è dell’avviso che lo stesso vada accolto, per manifesta fondatezza del primo mezzo, in applicazione del condiviso principio secondo cui "

Considerato, infatti, che l’impugnata decisione fa malgoverno di tale principio, essendo stata adottata sulla base dell’erroneo presupposto che incombesse sul Comune l’onere di fornire la prova dei fatti giustificanti l’applicazione dell’invocato regime di esenzione e quindi senza verificare, alla stregua della realtà fattuale, la concreta sussistenza delle condizioni legittimanti l’esenzione da imposizione dell’attività svolta;

Considerato che la decisione va, quindi, cassata e la causa rinviata ad altra sezione della CTR del Piemonte la quale procederà al riesame e quindi, adeguandosi ai richiamati principi, deciderà nel merito, ed anchesulle spese del presente giudizio di legittimità, motivando congruamente;

Visti gli artt. 375 e 380 bis del c.p.c..

Omissis]Omissis], è stata depositata in cancelleria la seguenteIn tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’esenzione dall’imposta prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate dal legislatore ai fini dell’esenzione, e di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (DPR 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. c), cui il citato art. 7 rinvia).

La sussistenza del requisito oggettivo – che in base aiprincipi generali è onere del contribuente dimostrare – non può essere desunta esclusivamente sulla base didocumenti che attestino "a priori" il tipo di attività cui l’immobile è destinato, occorrendo invece verificareche tale attività, pur rientrante tra quelle esenti, non sia svolta, in concreto, con le modalità di un’attività commerciale" (Cass. n. 5485/2008, Cass. n. 14146/2003, Cass. n. 8450/2005); In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’esenzione prevista dal DLgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), spetta acondizione che gli immobili appartenenti ai soggetti di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. c), siano destinati esclusivamente allo svolgimento di una delle attività contemplate nella norma medesima, tra le quali, nel caso degli enti ecclesiastici, anche quelle indicate nella richiamata L. 20 maggio 1985, n. 222, art. 16, lett. a), (attività di religione o di culto, cioè dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana).

Ne consegue che il beneficio dell’esenzione dall’imposta non spetta in relazione agli immobili, appartenenti ad un ente ecclesiastico – come pure agli enti di istruzione e beneficenza, ai quali quelli ecclesiastici aventi fine di religione o di culto sono, ai fini tributari, equiparati L. 25 marzo 1985, n. 121, ex art. 7, -, che siano destinati allo svolgimento di attività oggettivamente commerciali (Cass. n. 4645/2004), e che non siano utilizzati direttamente in coerenza ai fini statutari.". (Cass. n. 21571/2004, Cass. n. 142/2004).In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’esenzione dall’imposta prevista dal DLgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate dal legislatore ai fini dell’esenzione, e di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (DPR 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. c), cui il citato art. 7 rinvia). La sussistenza del requisito oggettivo – che in base ai principi generali è onere del contribuente dimostrare – non può essere desunta esclusivamente sulla base di documenti che attestino "a priori" il tipo di attività cui l’immobile è destinato, occorrendo invece verificare che tale attività, pur rientrante tra quelle esenti, non sia svolta, in concreto, con le modalità di un’attività commerciale" (Ex multis Cass. n. 5485/2008);

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR del Piemonte.