Anche gli Enti non profit e del Terzo Settore possono realizzare microcredito sul territorio

L’articolo 111 del Testo unico bancario (D.lgs. 385 del 1993) prevede che i soggetti iscritti in un apposito elenco possono concedere finanziamenti a persone fisiche o società di persone o società cooperative, per l’avvio o l’esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, a condizione che i finanziamenti concessi abbiano le seguenti caratteristiche:

  1. siano di ammontare non superiore a euro 75.000 e non siano assistiti da garanzie reali;
  2. siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.

Inoltre è possibile l’erogazione di finanziamenti a società a responsabilità limitata senza le limitazioni di cui alla lettera a) e comunque per un importo non superiore ad euro 100.000.

L’iscrizione nell’elenco sopracitato è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • forma di società di capitali;
  • capitale versato di ammontare non inferiore a quello stabilito ai sensi del comma 5;
  • requisiti di onorabilità dei soci di controllo o rilevanti, nonché’ di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali;
  • oggetto sociale limitato alle sole attività sopraelencate, nonché’ alle attività accessorie e strumentali;
  • presentazione di un programma di attività.

I finanziamenti possono essere anche erogati favore di persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale, purché siano di importo massimo di euro 10.000, non siano assistiti da garanzie reali, siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare, abbiano lo scopo di consentire l’inclusione sociale e finanziaria del beneficiario e siano prestati a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato.

Anche gli enti no-profit e gli enti del Terzo Settore, in possesso delle caratteristiche indicate precedentemente possono, se iscritti in una sezione separata dell’elenco dei soggetti erogatori, esercitare l’attività di microcredito a favore di a persone fisiche, società di persone o cooperative, a condizione che i finanziamenti siano concessi a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato.