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Enti religiosi: iscrizione nel Terzo Settore

 

Gli religiosi civilmente riconosciuti che svolgono attività di interesse generale possono applicare le norme del Terzo settore con una duplice modalità: istituire il c.d. ramo Ente del Terzo Settore (ETS) (articolo 4, comma 3, Dlgs Cts) o ramo Impresa Sociale (IS) (articolo 2, comma 3, decreto Impresa sociale); oppure costituire un Ente del Terzo Settore o un’ impresa sociale collegati all’ente religioso.

La costituzione del ramo prevede l’adozione di un regolamento, con atto pubblico, che recepisca le norme della riforma, la tenuta di scritture contabili separate e la costituzione di un patrimonio destinato per lo svolgimento delle attività di interesse generale. L’istituzione di un ramo consente all’ente ecclesiastico di beneficiare del regime promozionale per gli Enti del Terzo settore, mantenendo la propria natura ecclesiastica.

La costituzione di un ente del Terzo settore o di una impresa sociale collegato consente di beneficiare delle specificità proprie della forma giuridica scelta e assicura la separazione patrimoniale rispetto all’ente ecclesiastico.

Il carattere religioso può essere protetto prevedendo nello statuto scopi coerenti e attribuendo agli organi di governo dell’ente il potere di nominare o revocare gli organi dell’ente collegato, nonché di approvare gli atti di straordinaria amministrazione.

L’iscrizione di un ramo ente del Terzo settore al RUNTS segue le procedure dell’articolo 14 Dm 106/20; mentre l’iscrizione di un ente collegato segue le previsioni per l’iscrizione degli enti dotati o privi di personalità giuridica. In entrambi i casi essendo atti di straordinaria amministrazione occorre l’autorizzazione delle competente autorità religiosa.