Erogazioni liberali a enti non profit: profili civilisti e fiscali

Le erogazioni liberali sono donazioni di denaro o altri beni mobili, effettuate a favore di enti non profit; sono qualificabili come donazioni indirette e pertanto soggette ad imposta di donazione, salvo i casi di esenzione.

Nello specifico, sono esenti dall’imposta di donazione le erogazioni liberali fatte a favore di:

  • fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l’assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l’educazione, l’istruzione o altre finalità di pubblica utilità , nonché da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ai sensi dell’art. 3, comma 1 del D.lgs. 346/1990;
  • fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, se disposte per finalità di assistenza, studio, ricerca scientifica, educazione, istruzione o altre finalità di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. 346/1990;
  • enti del terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, ai sensi dell’art. 82, comma 2 del D.lgs. 117/2017.

L’imposta di donazione non è dovuta nei casi di donazioni di modico valore ai sensi dell’art. 783 c.c. Una donazione è considerata di modico valore quando, in rapporto alle condizioni economiche del donante, ha un valore economico trascurabile, tale da non incidere significativamente sul suo patrimonio.

Ai fini della valutazione della modicità di una donazione rilevano due criteri: uno oggettivo, con riferimento all’entità del bene mobile donato e uno soggettivo, con riferimento all’incidenza della donazione sul patrimonio del donante al momento dell’operazione (da ultimo Cass. civ., Sez. II, ordinanza n. 3858 del 17/02/2020).

Infine, sebbene non vi siano obblighi formali per le donazioni di modico valore, è consigliabile utilizzare metodi tracciabili, come bonifici bancari e indicare chiaramente la causale che si tratta di una donazione, per evitare contestazioni future.

 

 

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