Erogazioni liberali agli enti del Terzo Settore

 

La disciplina delle erogazioni liberali agli Enti del Terzo Settore è contenuta nell’articolo 83 del D.lgs. 117/2017.

Le erogazioni liberali possono essere effettuate:

  • in denaro e, in questo caso, la detrazione è consentita a condizione che il versamento sia eseguito per tramite di banche o uffici postali ovvero attraverso metodi di pagamento tracciabili;
  • in natura, secondo le norme del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 novembre 2019, che ha ammesso la donazione di beni agli Enti del Terzo Settore, con il vincolo che tali beni vengano utilizzati per le finalità statutarie. La detrazione verrà quantificata in base al valore del bene e, se questo è dubbio o eccede gli euro 30.000, in base ad una perizia giurata.

Le persone fisiche possono detrarre dall’imposta lorda il 30% delle erogazioni liberali in denaro e in natura per un importo complessivo annuale di € 30.000; la percentuale è elevata al 35% dell’erogazione se effettuata ad organizzazioni di volontariato.

Le persone fisiche, gli enti e le società possono dedurre dal reddito complessivo netto le liberalità in denaro o in natura nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato; qualora la deduzione fosse superiore al reddito complessivo netto dichiarato, l’eccedenza può essere dedotta nei quattro periodi d’imposta successivi.

I soci delle società di mutuo soccorso, che operano nei settori di cui all’ art. 1 della legge 3818/1886, possono detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19% dei contributi associativi versati, per un importo non superiore a € 1.300, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, impotenza al lavoro o vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie.

Le detrazioni e deduzioni si applicano a condizione che l’ente dichiari la propria natura non commerciale al momento della iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e che le liberalità ricevute siano utilizzate per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

La perdita della natura di ente non commerciale deve essere comunicata dal rappresentate legale dell’ente al Registro Unico entro 30 giorni dalla chiusura del periodo d’imposta in cui si è verificata. In caso di mancato tempestivo invio della comunicazione, il rappresentante legale è punito con la sanzione amministrativa da € 500 a € 5.000.

I soggetti che effettuano le suddette erogazioni liberali non possono cumulare la deducibilità e la detraibilità con altre agevolazioni fiscali previste, a titolo di deduzione o detrazione dì imposta, da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.