L’esenzione Imu per gli enti non profit spetta solo se negli immobili vengono esercitate attività non commerciali. Nel caso in cui gli immobili abbiano un’utilizzazione mista, l’agevolazione fiscale è limitata solo alla porzione di immobile destinata ad attività non commerciali.
Il dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia, con la C.M. n.3/12 del 18 maggio 2011 ha chiarito che i comuni possono deliberare l’esenzione per gli immobili posseduti dalle Onlus, ma il relativo costo rimane a carico dell’ente, in quanto sono applicabili anche all’Imu le agevolazioni previste dall’art.21 del D.Lgs. n.460/97, secondo cui le amministrazioni locali possono deliberare nei confronti delle Onlus la riduzione o l’esenzione dal «pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti».
In ogni caso l’esenzione non può operare nei confronti della quota di imposta riservata allo Stato».