L’esenzione IMU per gli enti non profit spetta solo se negli immobili vengono esercitate attività non commerciali. Nel caso in cui gli immobili abbiano un’utilizzazione mista, l’agevolazione fiscale è limitata solo alla porzione di immobile destinata ad attività non commerciali.
L’esenzione è contenuta nell’articolo 1 comma 759 della legge 160/2019 che rinvia alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 7 del D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504.
Nello specifico l’articolo 7 esenta dall’imposta gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché le attività di religione e di culto.
L’esenzione spetta per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.
Ai sensi dell’articolo 1 comma 777 lettera e) della legge 160 /2019, i comuni possono stabilire l’esenzione dell’immobile dato in comodato gratuito ad un ente non commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.