Gli Enti del Terzo Settore e la responsabilità amministrativa degli enti

Gli Enti del Terzo Settore sono soggetti alla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti per i reati commessi, nel loro interesse o vantaggio, da amministratori, dirigenti o dipendenti.

L’art. 1 del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 indica come destinatari tutti gli enti con personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica; ne consegue che anche gli enti non profit e gli Enti del Terzo Settore, associazioni, fondazioni, cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, rientrano nell’ambito di applicazione.

Per gli enti del Terzo Settore i rischi maggiori riguardano sia i reati societari o finanziari tipici delle imprese, sia i reati contro la pubblica amministrazione (es. corruzione, indebita percezione di erogazioni pubbliche),  in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di riciclaggio e autoriciclaggio e i reati fiscali.

L’adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo conforme al D.lgs. 231/2001 (MOG), sebbene non obbligatoria, rappresenta per gli Enti del Terzo settore una scelta prudente; esso consente di prevenire i rischi, proteggere la reputazione e la credibilità dell’ente, rafforzare la fiducia di finanziatori e istituzioni e, soprattutto, costituisce l’unico strumento idoneo ad escludere o attenuare la responsabilità dell’ente; l’ esigenza del MOG  è ancora più impellente quando tali enti operano in contesti di relazioni con soggetti pubblici, come nel caso di progetti finanziati con fondi europei, PNRR o partenariati e convenzioni pubblico-privato.

Si evidenzia infine che in caso di adozione del MOG, la vigilanza sulla sua osservanza e sul rispetto delle norme del D.lgs. 231/2001 spetta all’Organo di Controllo, ai sensi dell’art. 30, comma 6 del D.lgs. 117/2017.