L’art. 148 del D.P.R. 917/1986 prevede agevolazioni fiscali destinate agli enti non commerciali di natura associativa.
Le attività istituzionali svolte da tali enti, nei confronti dei propri associati, non si considerano commerciali e di conseguenza le somme versate a titolo di quote associative non concorrono a formare il reddito complessivo.
Una ulteriore agevolazione, prevista dal comma 3 del medesimo articolo, è riservata ad alcune tipologie di enti associativi: associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona.
Per tali enti non si considerano commerciali:
- le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti
- le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.
Per beneficiare di queste agevolazioni, gli enti devono rispettare determinati requisiti statutari previsti dal comma 8 dell’articolo. In particolare, lo statuto deve prevedere l’assenza di scopo di lucro, il divieto di distribuzione diretta o indiretta degli utili, la democraticità della struttura organizzativa, l’obbligo di redigere e approvare annualmente un bilancio, l’intrasmissibilità della quota associativa e l’obbligo di devolvere il patrimonio residuo in caso di scioglimento ad altra associazione con finalità analoghe.
L’agevolazione si applica solo alle prestazioni rivolte ai soci, inerenti le attività istituzionali e non si estende alle altre attività eventualmente esercitate dall’ente.
Dal 1° gennaio 2026, con l’entrata in vigore delle disposizioni del titolo X del D.lgs. 117/2017, i benefici fiscali di cui al comma 3 dell’art. 148 del TUIR si applicheranno soltanto alle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali e sportive dilettantistiche.
Le associazioni culturali, di promozione sociale e formazione extra-scolastica della persona per continuare a beneficiare dei predetti benefici fiscali dovranno iscriversi nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore come associazioni di promozione sociale.