Gli Enti del Terzo settore (ETS) possono assumete lavoratori dipendenti, rispettando determinate condizioni.
L’art. 16 del D.lgs. 117/2017 stabilisce che i lavoratori degli ETS hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL). La differenza retributiva tra i lavoratori non può eccedere il rapporto di uno ad otto e l’ETS dovrà dar conto del rispetto di tale parametro nella relazione di missione al bilancio.
Sempre in materia di retribuzione, l’art. 8, comma 3, lett. b) vieta di corrispondere ai lavoratori dipendenti un compenso superiore del 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai CCNL; nel caso in cui l’ETS ecceda tale limite verrà considerata una ripartizione indiretta di utili.
È prevista tuttavia una deroga, nel caso in cui sia necessario acquisire specifiche competenze per lo svolgimento delle attività di interesse generale.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota n. 2088 del 20/02/2020 ha chiarito che “Ai fini della derogabilità del vincolo, pertanto occorre che le condizioni previste dal legislatore siano tra loro legate da un logico e coerente nesso eziologico, che ricorre in tutte quelle ipotesi nelle quali solo il superamento del tetto retributivo rende possibile all’ETS l’acquisizione di una professionalità da ritenere oggettivamente necessaria ai fini dell’implementazione delle specifiche attività di interesse generale facoltizzate dalla norma, senza le quali non sarebbe possibile lo svolgimento delle attività medesime. … Tale rapporto di necessaria causalità dovrà essere evidenziato da adeguata documentazione, a partire dal curriculum del lavoratore e dalla relativa deliberazione assunta dal competente organo sociale, che dovrà contenere un esaustivo e logico sviluppo del percorso motivazionale alla base della costituzione del rapporto di lavoro, che dovrà essere particolarmente stringente nella rappresentazione del nesso teleologico sopra descritto, specialmente nell’ipotesi di funzionalizzazione indiretta“.
Un regime particolare è previsto per le Organizzazioni di volontariato (Odv) e le Associazioni di promozione sociale (Aps). Nello specifico:
- le Odv possono assumere lavoratori dipendenti nei limiti necessari al loro regolare funzionamento e allo svolgimento delle attività istituzionali; il numero dei lavoratori impiegati non può superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari;
- le Aps possono assumere lavoratori dipendenti solo quando è necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale; il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati.