Il ravvedimento operoso

Il ravvedimento è un provvedimento mediante il quale il contribuente può regolarizzare omissioni e irregolarità commesse, beneficiando della riduzione delle sanzioni amministrative, purchè si paghi quanto omesso entro un determinato periodo.

Il ravvedimento è subordinato alle seguenti condizioni :

– non devono essere iniziate verifiche, ispezioni o accessi: l’esclusione del ravvedimento non è totale ma è limitata ai periodi ed ai tributi che sono oggetto  di controllo; – la violazione non sia stata già contestata dall’ufficio o dall’ ente impositore; – non siano già iniziate altre attività amministrative di accertamento comunicate all’autore o ai soggetti obbligati;

IL MANCATO PAGAMENTO DEI TRIBUTI

L’omesso oppure il ritardato pagamento:

– delle imposte dovute a titolo di acconto o di saldo in base alla dichiarazione dei redditi e dell’Iva – dei versamenti delle ritenute alla fonte operate dal sostituto d’imposta

possono essere regolarizzate:   – mediante il pagamento dell’imposta dovuta – mediante il pagamento degli interessi moratori – mediante il pagamento della sanzione in misura ridotta

La sanzione, prevista per il 30%, viene ridotta al 2,5% se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla scadenza prevista; al 3% se il pagamento è effettuato oltre i 30 giorni ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta in cui la violazione è stata commessa. Il ravvedimento non è ritenuto valido se manca anche uno soltanto degli importi dovuto, cioè per imposta, per interessi e per sanzione. Per i contribuenti Iva trimestrali, che sono tenuti a maggiorare le somme da versare dell’1%, gli interessi e la sanzione vanno calcolati tenendo conto dell’imposta comprensiva di tale maggiorazione

Se la dichiarazione viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni, la violazione può essere regolarizzata mediante un pagamento di una sanzione di 21 euro, che equivale ad 1/12 della sanzione minima di 258 euro.

Non vengono incluse però, le applicazioni di sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, se non ancora regolarizzate.

VIOLAZIONE DI NATURA FORMALE Le violazioni di natura formale si distinguono in due  fattispecie:

–  formali: non hanno conseguenze sostanziali, non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo. Sono punibili.

meramente formali: non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria, non sono quindi, sanzionabili.

Per entrambe le tipologie di violazione formale, i contribuenti possono regolarizzare la loro posizione con la presentazione di una dichiarazione integrativa riferita al periodo d’imposta interessato.

Possono essere sanate le infrazioni relative al contenuto delle dichiarazioni, quali:

– La mancata o errata compilazione di quadri della dichiarazione previsti per indicare dati non rilevanti per la determinazione delle somme dovute

– L’omessa o errata indicazione di dati rilevanti ai fini dell’individuazione del contribuente oppure del suo rappresentante

– La compilazione della dichiarazione su un modello non conforme a quello approvato con il decreto ministeriale

 

VIOLAZIONE DI NATURA SOSTANZIALE Gli errori che si possono regolarizzare in questo caso sono:

Errori rilevabili in sede di liquidazione e di controllo formale della dichiarazione: errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte; indicazioni in misura superiore a quella spettante di detrazione d’imposta, di oneri deducibili e non deducibili, di ritenute d’acconto e crediti di imposta.

In questo caso la regolarizzazione, attraverso il ravvedimento, è del pagamento della sanzione al 10% della maggiore imposta dovuta o della differenza di credito spettante.

  – Errori o omissioni che configurerebbero la violazione di infedele dichiarazione: omessa o errata indicazione dei redditi; esposizione di indebite detrazioni d’imposta, esposizioni di indebite deduzione dall’imponibile; omessa o errata indicazione di redditi.

Anche in questo caso la regolarizzazione, attraverso il ravvedimento, è del pagamento della sanzione al 10% della maggiore imposta dovuta o della differenza di credito spettante.

TARDIVA TRASMISSIONE DELLE DICHIARAZIONI Per l’omessa o tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti abilitati all’invio telematico, ai fini del ravvedimento è necessario che la dichiarazione non trasmessa possa essere validamente presentata.

La sanzione a carico dell’intermediario, che va da 516 euro a 5.164 euro, può essere ridotta ad 1/12 del minimo, cioè 43 euro, se il ritardo non è superiore a 90 giorni; a questa sanzione si aggiungono, ovviamente, le sanzioni per tardiva presentazione della dichiarazione che devono essere irrogate a carico del contribuente.

MODALITA’ DI PAGAMENTO I versamenti, per poter usufruire del ravvedimento, vanno eseguiti indicando gli appositi codici di tributo. Non è prevista nessuna forma di pagamento rateale:

Con il modello F24 per le imposte sui redditi , le relative imposte sostitutive, l’IVA, l’Irap, e l’imposta sugli intrattenimenti;

Con il modello F23,  per l’imposta di registro e gli altri tributi indiretti, indicando la causale “SZ” e, nello spazio riservato agli estremi dell’atto, l’anno cui si riferisce la violazione.

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Nei casi in cui è prevista una dichiarazione integrativa, il contribuente deve presentarla ad un ufficio postale oppure in via telematica nei termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso  del quale l’errore oppure l’omissione si sono verificati.

Si utilizza per la presentazione: – I modelli di dichiarazione approvati per l’anno in riferimento, anche in fotocopia; – Bisogna riprodurre integralmente il contenuto della dichiarazione originaria, tenendo conto delle integrazioni e delle correzioni; – Bisogna barrare l’apposita casella “Dichiarazione Integrativa”.