Gli enti religiosi possono destinare i fabbricati di proprietà allo svolgimento di attività di religione o di culto ovvero attività dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana oppure allo svolgimento di attività diverse quali l’assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, ad attività commerciali o a scopo di lucro.
In relazione alla diversa destinazione, uno stesso immobile può avere una diversa imponibilità all’IMU:
- se destinato esclusivamente ad attività di religione o di culto può essere considerato esente;
- se destinato ad attività diverse occorre valutare se spetti o meno l’esenzione.
Tra le riduzioni e le esenzioni, le tipologie che possono interessare gli enti religiosi si evidenziano:
- riduzioni per i fabbricati immobili di interesse storico o artistico;
- riduzioni per i fabbricati inagibili/inabitabili;
- esenzioni per gli immobili ad uso culturale;
- esenzioni per i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/7;
- esenzioni per i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto;
- esenzioni per i fabbricati destinati ad attività di «interesse sociale» (sanitari, assistenziali, di religione e culto etc.).
L’applicazione di eventuali riduzioni o esenzioni sugli immobili di proprietà degli enti religiosi implica un’attenta analisi giuridica e tributaria per non incorrere nell’applicazione di rilevanti sanzioni.