L’imposta regionale sulle attività produttive -IRAP– è stata istituita col D.Lgs. 446/97.
E’ una imposta diretta che ha carattere locale, ossia è applicata alle attività produttive esercitate in territorio regionale; è reale ed è deducibile ai fini dell’imposta sui redditi nella misura forfetaria del 10% a condizione che alla formazione del valore della produzione imponibile abbiano concorso spese per lavoro dipendente oppure interessi passivi non ammessi in deduzione nella determinazione della base imponibile IRAP.
Affichè un soggetto sia tenuto al versamento dell’IRAP è necessario, quale presupposto, l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata che sia finalizzata a produrre e scambiare bene o a prestare servizi.
I soggetti cui si applica tale imposta sono, ai sensi dell’art. 3 comma 1 D.Lgs. 446/97:
– le persone fisiche titolari di redditi di impresa;
– le persone fisiche titolari di reddito di lavoro autonomo;
– le società in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate;
– società semplici esercenti arti e professioni;
– associazioni professionali;
– produttori agricoli titolari di reddito agrario;
– soggetti IRES: società ed enti commerciali residenti, trust, società ed enti di ogni tipo non residenti;
– enti non commerciali pubblici e privati;
– amministrazioni pubbliche.
Nel caso di soggetti non residenti in Italia, affinché sia applicabile l’IRAP, è necessario che questi svolgano l’ attività produttiva in una regione italiana per un periodo di tempo di almeno tre mesi e mediante una stabile organizzazione.
Sono invece esclusi dall’imposizione IRAP i fondi pensione, i fondi comuni di investimento ed i gruppi economici di interesse europeo.
Determinazione dell’imposta
La base imponibile su cui viene applicata l’imposta è la produzione netta derivante dall’esercizio dell’attività produttiva.
Alla base imponibile viene applicata una aliquota che varia a seconda della natura giuridica dei soggetti esercenti attività -es. imprese, enti pubblici- e che le regioni hanno facoltà di variare nel limite dell’1%.
La determinazione della base imponibile si ottiene come differenza tra componenti positivi e componenti negativi, indicati dal D.lgs. 446/97 per ogni tipologia di soggetti in relazione all’attività svolta.
Qualora un soggetto svolga attività con presupposti imponibili differenti, la base imponibile è determinata separatamente.