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Studio Tributario Legale Commerciale

La cartella di pagamento

La riscossione delle imposte, disciplinata dal D.P.R. 602 del 1973 e successive modifiche, costituisce una modalità di estinzione dell’obbligazione tributaria a carico del contribuente, estinzione che avviene con il pagamento di una somma di denaro allo Stato o all’ente impositore da parte del soggetto passivo o dei soggetti obbligati dalla legge.
La riscossione può avvenire:
• senza intervento dell’Ufficio impositore ossia per adempimento spontaneo, attraverso i versamenti diretti e la ritenuta diretta;
• con intervento dell’Ufficio impositore: riscossione coattiva o su impulso dell’Amministrazione finanziaria.

Lo strumento utilizzato per quest’ultima modalità di riscossione è il ruolo: un elenco dei debitori, è un atto collettivo, e delle somme da loro dovute, predisposto dall’ufficio dell’ente creditore per permettere agli agenti della riscossione di ottenere il pagamento del debito che è un atto di riscossione.
La riscossione tramite ruolo avviene per le imposte dirette in via ordinaria nell’ipotesi relativa ai redditi soggetti a tassazione separata, per le imposte che scaturiscono dal controllo formale dei dati dichiarati -artt. 36 bis e 36 ter D.P.R. 600/1973- e per la riscossione delle imposte, delle sanzioni e degli interessi scaturenti da un controllo sostanziale, in seguito ad un mancato adempimento del soggetto passivo.

Formato da parte degli uffici dell’Amministrazione finanziaria, il ruolo, sarà trasmesso agli agenti della riscossione in ragione della loro competenza territoriale, in base al domicilio fiscale del contribuente, e notificato allo stesso per mezzo della cartella di pagamento. A differenza del ruolo, la cartella è un atto individuale, ossia riferito ad ogni singolo contribuente indicato nel ruolo.

La cartella di pagamento è un documento emesso da un "concessionario", agente della riscossione, per la riscossione coattiva di un tributo, ossia tassa, imposta, sanzione, contributo, iscritto a ruolo in seguito di un inadempimento del debitore rilevato da un controllo o accertamento dell’Amministrazione finanziaria oppure in seguito a sentenza della commissione tributaria competente.
In linea generale la riscossione tramite ruolo con notifica della relativa cartella di pagamento avviene in seguito all’inadempimento del contribuente, tuttavia l’iscrizione a ruolo può avvenire anche in caso di adempimento spontaneo del contribuente, ad esempio per i casi di pagamento  rateale -art. 32 D.Lgs. 46/99-.

La disciplina giuridica della cartella di pagamento, prima esattoriale, è contenuta all’art. 25 del D.P.R. 602 del 1973, innovato dal D.Lgs: 46/99, ove al secondo comma è disposto che la stessa deve essere redatta in conformità ai modelli approvati con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze e deve contenere l’indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo e l’intimazione ad adempiere, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica . con l’avvertimento che, in caso di mancato pagamento nel termine suddetto, si procederà a esecuzione forzata, è un titolo esecutivo.

Ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 602/1973, come modificato dal D.L. 106/2005 e dal D.L. 223/2006, convertito nella Legge 248/2006, la notificazione della cartella di pagamento deve avvenire normalmente direttamente al contribuente,  pena la sua decadenza, entro il 31 dicembre del:
• secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio;
• terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione per le somme dovute a seguito dell’attività di liquidazione; -art. 36 bis D.P.R. 600/73-
• quarto anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni del sostituto d’imposta per le somme che risultano dovute nei casi di tassazione separata e in seguito ad attività di controllo formale; -art. 36 ter D.P.R. 600/73-

Si può osservare che i nuovi termini di notifica non decorrono più dalla data di consegna del ruolo al concessionario, così com’era stato prescritto nel previgente art. 25 “…entro l’ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo”.
La cartella, pena la sua nullità, deve riportare la firma del responsabile del procedimento d’iscrizione a ruolo nonché  del responsabile di emissione e notifica della stessa -art. 36, Co. 4ter del D.L. 248/2007 convertito nella Legge 31/2008-.

Nel momento in cui il contribuente riceve una cartella di pagamento, può:
• Pagarla, se la ritiene corretta, in un’unica soluzione, entro sessanta giorni dalla notifica, o in rate, massimo settantadue, per somme superiori a cento euro: in tal caso il pagamento potrà essere eseguito direttamente presso l’agente della riscossione, sportello bancario o postale utilizzando il modello precompilato e allegato alla cartella, ovvero in caso di pagamento parziale presso lo sportello postale con il modello F35;
un’ulteriore possibilità di pagamento  è quella di compensare i debiti risultanti dalla cartella di pagamento con i crediti d’imposta di cui è beneficiario il contribuente.
Restano tuttavia escluse dalla procedura di compensazione le partite:
1. oggetto di sgravio, rateazione o sospensione;
2. oggetto di versamenti ex articolo 12, legge 289/2002 ed ex articolo 25, comma 3- quater, decreto legislativo 472/1997;
3. relative a soggetti deceduti.
• Presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica e chiedere all’ente impositore la sospensione della riscossione, in quanto il ricorso non sospende la riscossione della somma iscritta a ruolo. Qualora la Commissione ritenga legittimo il ricorso del contribuente, deve disporre l’annullamento della cartella, entro novanta giorni dalla notifica della decisione; in caso di silenzio dell’Amministrazione oltre i novanta giorni il contribuente può ricorrere al giudizio di ottemperanza.
• Chiederne l’annullamento se ritiene che vi siano errori, c.d. richiesta di sgravio in autotutela. Qualora il contribuente ritenga infondata l’iscrizione a ruolo, può presentare una richiesta di annullamento all’ufficio che ha formato il ruolo. Ove l’ufficio, tuttavia, dovesse riconoscere l’illegittimità dell’iscrizione, comunicherà all’agente della riscossione l’annullamento totale o parziale della cartella esattoriale e la sospensione della riscossione, in base alle disposizioni sull’autotutela: art. 2 quarter del D.L. 564/94; D.M. 37/1997.

Infine, trascorsi sessanta giorni dalla notifica, ove il contribuente non abbia ancora provveduto al pagamento, l’agente della riscossione addebiterà gli interessi di mora a decorrere dalla data di notifica della cartella, il compenso a lui spettante e avvierà la procedura di riscossione coattiva, attraverso il fermo amministrativo, il pignoramento immobiliare e mobiliare, l’ipoteca sugli immobili, o il pignoramento presso terzi di crediti.
Con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 46 del 1999  la cartella di pagamento coniuga le funzioni proprie della cartella esattoriale e dell’avviso di mora, divenendo atto esecutivo trascorsi i sessanta giorni per presentare ricorso e di precetto in quanto contiene il “comando” di adempiere all’obbligazione tributaria.