La devoluzione del patrimonio per i rami degli enti religiosi civilmente riconosciuti

Il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 112 e n. 117 prevedono la possibilità per gli Enti religiosi civilmente riconosciuti costituire un ramo di Ente del Terzo settore (ETS) o di impresa sociale (IS), purché:

  1. adottino uno specifico regolamento;
  2. tengano una contabilità separata;
  3. costituiscano un patrimonio destinato.

Quest’ultimo requisito  serve a garantire i creditori dell’ente  e a limitare la responsabilità dell’ente medesimo per le obbligazioni contratte dal ramo al patrimonio destinato.

In merito alla devoluzione del patrimonio, in caso di estinzione, scioglimento o cancellazione dal Registro, sono previsti dalla normativa   due diversi regimi a seconda che si tratti di un ramo ETS o di un ramo IS.

Per i rami ETS si applica la disciplina generale prevista per gli ETS, all’art. 9 del D.lgs. 117/2017, per cui l’ente religioso dovrà devolvere il patrimonio residuo del ramo ad altro Ente del Terzo settore sentito il parere del RUNTS.

Per i rami IS, l’articolo 12, comma 5 del Dlgs 112/2017,   l’ente religioso potrà reintegrare  i beni del ramo  nella loro destinazione originaria di religione e culto, escludendo la devoluzione del patrimonio residuo ad altri Enti del Terzo settore e il preventivo parere del RUNTS.