Il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 112 e n. 117 prevedono la possibilità per gli Enti religiosi civilmente riconosciuti costituire un ramo di Ente del Terzo settore (ETS) o di impresa sociale (IS), purché:
- adottino uno specifico regolamento;
- tengano una contabilità separata;
- costituiscano un patrimonio destinato.
Quest’ultimo requisito serve a garantire i creditori dell’ente e a limitare la responsabilità dell’ente medesimo per le obbligazioni contratte dal ramo al patrimonio destinato.
In merito alla devoluzione del patrimonio, in caso di estinzione, scioglimento o cancellazione dal Registro, sono previsti dalla normativa due diversi regimi a seconda che si tratti di un ramo ETS o di un ramo IS.
Per i rami ETS si applica la disciplina generale prevista per gli ETS, all’art. 9 del D.lgs. 117/2017, per cui l’ente religioso dovrà devolvere il patrimonio residuo del ramo ad altro Ente del Terzo settore sentito il parere del RUNTS.
Per i rami IS, l’articolo 12, comma 5 del Dlgs 112/2017, l’ente religioso potrà reintegrare i beni del ramo nella loro destinazione originaria di religione e culto, escludendo la devoluzione del patrimonio residuo ad altri Enti del Terzo settore e il preventivo parere del RUNTS.