La liquidazione degli enti del terzo settore

Gli enti del terzo settore si possono sciogliere, oltre che per le cause previste nell’atto costitutivo e nello statuto, quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile, quando tutti gli associati sono venuti a mancare o per delibera degli organi dell’ente. 

L’art. 49 del Codice del terzo settore stabilisce che l’ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore accerta, anche d’ufficio, l’esistenza di una delle cause di estinzione o scioglimento dell’ente e ne dà comunicazione agli amministratori e al presidente del tribunale ove ha sede l’ufficio del registro unico nazionale presso il quale l’ente è iscritto. Dichiarata l’estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento dell’ ente, si procede alla liquidazione del patrimonio ai sensi degli art. 11 – 21 delle Disposizioni di attuazione al Codice civile, gestita dal Tribunale ove ha sede l’ente.

Terminata la fase di liquidazione, i beni residuati, ai sensi dell’art. 9 del Codice del terzo settore, devono essere devoluti, previo parere positivo dell’Ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente. Se alcuni creditori non sono stati soddisfatti, possono proporre azione, entro un anno, nei confronti dei soggetti che hanno ricevuto i beni devoluti.

Chiusa la procedura di devoluzione, il presidente del tribunale provvede che ne sia data comunicazione all’ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore per la conseguente cancellazione dell’ente dal Registro.

Lo Studio assiste gli enti del Terzo settore in tutte le fasi del procedimento, dalla gestione della liquidazione alla devoluzione del patrimonio, fino alla predisposizione della documentazione e delle istanze necessarie.