La liquidazione degli enti privati del Libro I del Codice civile

Gli enti privati con personalità giuridica del Libro I del Codice civile si possono sciogliere:

  • per estinzione, ai sensi dell’art. 27 del Codice civile, oltre che per le cause previste nell’atto costitutivo e nello statuto, quando lo scopoè stato raggiunto o è divenuto impossibile o quando tutti gli associati sono venuti a mancare;
  • per scioglimento, deliberato dagli organi dell’Ente.

Dichiarata l’estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento dell’ ente, si procede alla liquidazione del patrimonio ai sensi degli art. 11 – 21 delle Disposizioni di attuazione al Codice civil, gestita dal Tribunale ove ha sede l’ente.

Terminata la fase di liquidazione, i beni residuati, ai sensi dell’art. 31 del Codice civile, devono essere devoluti secondo le disposizioni dell’atto costitutivo e dello Statuto. Se lo statuto e l’atto costitutivo non dispongono nulla al riguardo, per le fondazioni vi provvede l’autorità governativa competente, per le associazioni bisogna tener conto della delibera dell’Assemblea dei soci che ha disposto lo scioglimento e, in mancanza, provvede l’autorità governativa competente.

Se alcuni creditori non sono stati soddisfatti, possono proporre azione, entro un anno, nei confronti dei soggetti che hanno ricevuto i beni devoluti.

In caso di beni con destinazione particolare diversa dallo scopo dell’ente, l’articolo 32 del Codice civile prevede che l’autorità governativa competente devolverà tali beni ad altri enti con finalità analoghe.

Dopo aver chiuso la fase di devoluzione dei beni residui, il Presidente del Tribunale ordina la cancellazione dell’ente dal registro delle persone giuridiche in cui è iscritto.

Lo Studio è specializzato nell’assistenza delle persone giuridiche private di cui al libro I del Codice civile nella fase di liquidazione e devoluzione del patrimonio e nella redazione della documentazione e delle istanze necessarie in tali fasi.