La rendicontazione del 5 per mille è disciplinata dal DPCM del 23 luglio 2020. Gli enti beneficiari del 5 ‰ hanno l’obbligo di redigere, entro un anno dalla percezione, un rendiconto accompagnato da una relazione illustrativa, che descriva nel dettaglio la destinazione della quota ricevuta e gli interventi realizzati, indicando per ciascuna spesa il costo relativo. La relazione va fatta su modelli prestabiliti dalle singole amministrazioni, riportando i dati anagrafici dell’ente.
Il rendiconto e l’importo percepito dovranno essere pubblicati anche sul sito internet dell’Ente entro 30 giorni dall’accredito ed entro i 7 giorni successivi deve esserne data notizia all’amministrazione della pubblicazione sul proprio sito.
Se l’importo percepito è superiore ad euro 20.000, l’ente ha l’obbligo di trasmettere il rendiconto all’amministrazione competente entro 30 giorni dall’accredito sul conto corrente. Se l’importo è inferiore non vi è obbligo di trasmissione.
Le linee guida di rendicontazione del 5 per mille sono indicate nel Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 396, pubblicato il 13 dicembre 2022.
Il rendiconto è articolato in due sezioni: la prima sezione riporta i dati anagrafici dell’Ente e del rappresentante legale, mentre nella seconda sezione deve essere inserito l’importo del contributo 5‰ ricevuto e l’elenco delle spese sostenute e pagate con tale importo. Ad esempio:
- risorse umane: costi sostenuti per il personale sia a titolo oneroso che gratuitamente,
- costi di funzionamento: spese per la gestione della/e struttura/e dell’ente;
- acquisto di beni e servizi: spese per l’acquisto di beni e servizi (per esempio, affitto locali per eventi; noleggio attrezzature; compensi per prestazioni di lavoro occasionali;
- erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale: erogazioni che vengono effettuate da quegli enti che svolgono tale attività di sostegno a favore di altri soggetti secondo il proprio scopo istituzionale.
Non è possibile utilizzare la somma percepita per coprire, in tutto o in parte, le spese di pubblicità sostenute per fare campagna di sensibilizzazione sulla destinazione della quota.
È possibile accantonare in tutto o in parte l’importo percepito, fermo restando che l’ente beneficiario deve specificare nella relazione le finalità dell’accantonamento effettuato ed allegare il verbale del Consiglio di Amministrazione in cui viene deliberato l’accantonamento. Si fa presente, comunque, l’obbligo di spendere tutte le somme accantonate entro 24 mesi dalla percezione del contributo
Qualora l’importo percepito sia inferiore ad euro 20.000 l’ente non ha l’obbligo di trasmissione del rendiconto e della relazione illustrativa, i quali devono essere comunque redatti secondo i modelli del decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 488/2021.
In caso di mancata redazione del rendiconto, di pubblicazione o di mancato invio del rendiconto all’amministrazione competente, quest’ultima può diffidare l’ente beneficiario ad adempiere entro 30 giorni e in caso di inerzia può applicare una sanzione del 25% dell’importo percepito.