Lomonaco & Partner

Studio Tributario Legale Commerciale

La rendicontazione del 5 per mille

 

Gli enti beneficiari del 5 ‰ hanno l’obbligo di redigere entro un anno dalla percezione un rendiconto accompagnato da una relazione illustrativa (ossia una relazione che descriva nel dettaglio la destinazione della quota ricevuta e gli interventi realizzati indicando per ciascuna spesa il costo relativo), su modelli prestabiliti dalle singole amministrazioni, riportante i dati anagrafici dell’ente e le spese sostenute con i fondi 5 ‰. La rendicontazione è disciplinata dal DPCM del 23 luglio 2020.

Il rendiconto e l’importo percepito dovranno essere pubblicati anche sul sito internet dell’Ente entro 30gg e 1 anno dall’accredito ed entro i 7gg successivi deve esserne data notizia alla amministrazione della pubblicazione sul proprio sito.

Se l’importo percepito è superiore ad euro 20.000, l’ente ha l’obbligo di trasmettere il rendiconto alla amministrazione competente entro 1 anno e 30 gg dall’accredito sul conto corrente. Se inferiore non vi è obbligo di trasmissione.

Il rendiconto è articolato in due sezioni; la prima sezione riporta i dati anagrafici dell’Ente e del rappresentante legale; nella seconda sezione deve essere inserito l’importo del contributo 5‰ ricevuto e l’elenco delle spese sostenute e pagate con tale importo. Ad esempio:

  • risorse umane: alla voce corrispondono i costi sostenuti per il personale sia a titolo oneroso che gratuitamente,
  • costi di funzionamento: alla si riconducono sia le spese per la gestione della/e struttura/e dell’ente;
  • acquisto di beni e servizi: alla voce si riconducono le spese per l’acquisto di beni e servizi (per esempio, affitto locali per eventi; noleggio attrezzature; compensi per prestazioni di lavoro occasionali;
  • erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale: la voce permette di rendicontare le erogazioni che vengono effettuate da quegli enti che svolgono tale attività di sostegno a favore di altri soggetti secondo il proprio scopo istituzionale.

Non è possibile utilizzare la somma percepita per coprire, in tutto o in parte, le spese di pubblicità sostenute per fare campagna di sensibilizzazione sulla destinazione della quota.

E’ possibile accantonare in tutto o in parte l’importo percepito, fermo restando che l’Ente beneficiario deve specificare nella relazione allegata al presente documento le finalità dell’accantonamento effettuato ed allegare il verbale del Consiglio di Amministrazione in cui viene deliberato l’accantonamento. Si fa presente, comunque, l’obbligo di spendere tutte le somme accantonate e rinviare il presente modello entro 24 mesi dalla percezione del contributo.

Sono previste sanzioni per la mancata redazione del rendiconto o la pubblicazione o il mancato invio del rendiconto all’amministrazione competente; quest’ultima può diffidare l’ente beneficiario ad adempiere entro 30gg e in caso di inerzia può applicare una sanzione del 25% dell’importo percepito.