La revisione contabile, o revisione legale dei conti secondo la nuova dicitura, è un procedimento finalizzato ad accertare la conformità del bilancio alla normativa di riferimento.
L’art. 2409 Codice Civile affidava la funzione di controllo contabile al collegio sindacale che, oltre a controllare l’amministrazione della società, a vigilare sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo, era tenuto ad accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.
La disposizione è stata modificata dal D. Lgs. 39/2010 che prevede uno spostamento di competenze in materia di controllo contabile dal collegio sindacale ad un soggetto professionista, il Revisore o la Società di Revisione.
L’unica eccezione contemplata dalla nuova normativa è quella delle società che non siano tenute al bilancio consolidato: in tal caso l’art. 2409-bis c.c. lascia la possibilità di esercitare la revisione legale dei conti in capo al collegio sindacale, che deve essere costituito da Revisori iscritti nell’apposito registro.
Il Revisore e le Società di revisione devono essere regolarmente iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia e deve trattarsi di professionisti dotati di conoscenze in molteplici settori, sia disciplinari che tecnici, quali diritto tributario, principi di economia, contabilità, diritto commerciale, revisione aziendale, funzionamento dei sistemi informativi aziendali.
L’iscrizione deve effettuarsi seguendo i criteri e le modalità stabiliti dai Ministri di Economia e Giustizia, previa audizione della Consob.
Il procedimento di revisione legale dei conti è vincolato a regole e al rispetto di principi-base da parte del revisore, che concorrono a coadiuvarlo nell’espletamento della sua funzione e nel raggiungimento del fine specifico, ovvero accertare che il bilancio non sia affetto da errori significativi e se sia complessivamente attendibile.
I principi a cui è ancorato l’operato dei Revisori Legali dei Conti sono quelli delineati, a livello comunitario, dalla direttiva ce 43/2006 e recepiti dal nuovo decreto legislativo 39/2010:
indipendenza
integrità
obiettività
competenza e diligenza
riservatezza
professionalità
rispetto principi tecnici
Il rispetto dei suddetti contribuisce alla buona qualità della revisione legale dei conti da cui consegue, ex. art. 9 della direttiva, ‘il regolare funzionamento dei mercati e il miglioramento dell’integrità ed efficienza dei bilanci pubblicati’.
I soggetti esercenti l’attività di revisione, oltre ad essere tenuti alla ‘formazione permanente’, devono, in base al decreto 39/2010, sottostare ad un periodico controllo sulla qualità ogni sei anni; nei casi di enti di interesse pubblico il controllo è ogni tre anni.
I soggetti passivi, nei cui confronti è esercitato il controllo contabile, sono molteplici:
SETTORE DI IMPRESA : SOCIETA’
A seconda che si tratti di società quotate o di società non quotate e non tenute alla redazione del bilancio consolidato si applica un regime differenziato di controllo contabile.
Nelle società quotate la revisione contabile è affidata ad un Revisore o ad una Società iscritta nel relativo registro e soggetti alla vigilanza della Consob
Nell’ambito societario emergono gli enti di interesse pubblico, ad esempio banche, società emittenti strumenti finanziari diffusi, società di investimento a capitale variabile, per i quali è sancito espresso divieto di esercizio della revisione legale dei conti da parte del collegio sindacale. -art.16-
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
La gestione interna della Pubblica Amministrazione, a norma del D.lgs. 286/1999, si articola in quattro tipologie di controlli:
– controllo di regolarità amministrativo-contabile
– controllo di gestione
– valutazione della dirigenza
– valutazione e controllo strategico
L’art. 2 del decreto 286/1999 inserisce la revisione contabile nell’ambito del controllo di regolarità amministrativo-contabile e la affida agli organi di revisione e agli uffici di ragioneria, che devono attenersi ai principi generali della revisione aziendale.
SETTORE NO PROFIT
Nell’ambito delle organizzazioni no profit il Revisore coadiuva gli amministratori nel loro compito ed assume funzioni di controllo dell’ente.
Negli enti no profit la presenza del Revisore è discrezionale non essendo prevista alcuna norma che stabilisce l’obbligo per tali enti di avere un revisore.
Unico obbligo è quello dell’art. 25 comma 5 del D.lgs. 460/1997 che prevede, qualora i proventi dell’ente abbiano superato per due anni consecutivi i due miliardi di lire, ora euro 1.032.913,80, di recare al bilancio una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori professionisti iscritti all’albo.
PROCEDURA DI REVISIONE
Disciplinata dall’art. 14 del d.lgs. 39/2010 prevede per il Revisore il compito di stilare una relazione contenente il giudizio sul bilancio di esercizio e quello di verificare la regolare tenuta delle scritture contabili.