L’ordinamento tributario italiano prevede l’obbligo per ogni soggetto passivo di presentazione delle dichiarazioni tributarie per tutte le imposte principali, al fine di dichiarare annualmente i redditi posseduti.
In seguito alla presentazione, le dichiarazioni sono sottoposte al controllo formale dell’Amministrazione Finanziaria; il controllo formale si articola in due fasi:
- La prima fase, liquidazione delle imposte, è disciplinata dall’art. 36 bis del D.P.R. 600/1973 e mira a depurare la dichiarazione da eventuali errori, materiali e di calcolo, relativi alla determinazione della base imponibile, delle imposte, di detrazioni, deduzioni e crediti d’imposta. L’esito della liquidazione, positivo o negativo, deve essere comunicato al contribuente; in caso di esito negativo, sarà inviato il c.d. avviso di irregolarità. Il contribuente avrà trenta giorni di tempo dalla comunicazione dell’avviso, per sanare gli errori riscontrati, beneficiando della riduzione delle sanzioni a un terzo di quanto previsto dalla legge.
- La seconda fase riguarda il controllo formale strictu sensu, disciplinato dall’art. 36 ter del D.P.R. 600/1973 come modificato dal D.lgs. 241/1997, eseguito dagli Uffici periferici dell’Amministrazione finanziaria entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ed è finalizzato al riscontro della dichiarazione e dei documenti sulla base dei quali è stata redatta.
Se dal controllo risultano maggiori imposte dovute, le stesse unitamente a interessi e sanzioni verranno comunicate al contribuente per mezzo dell’avviso bonario, contenente l’indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei contributi e dei premi dichiarati, per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale.
Scopo dell’avviso bonario è di consentire al contribuente di sanare gli errori riscontrati nella dichiarazione in sede di controllo formale, versando quanto ancora dovuto entro trenta giorni dalla comunicazione e beneficiando della riduzione delle sanzioni a due terzi di quanto prescritto dalla legge.
L’avviso bonario è un diritto del contribuente poiché espressamente previsto e reso obbligatorio dall’art. 6 dello Statuto dei diritti del contribuente (Legge 212/2000).
In mancanza dell’avviso bonario, la notifica della cartella di pagamento è nulla.
L’avviso bonario non è emesso direttamente dall’Amministrazione finanziaria, ma dagli agenti della riscossione ed, in caso di mancato versamento delle somme dovute nei tempi prescritti, sarà avviata l’ordinaria procedura di riscossione con iscrizione a ruolo ed emissione della cartella di pagamento. L’avviso bonario è un atto autonomamente impugnabile, come stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 25699 del 25 dicembre.
Il contribuente può effettuare il versamento dell’importo indicato nell’avviso in un’unica soluzione ovvero rateare le somme dovute.
Fino a 5.000 euro, le somme possono essere pagate in un numero massimo di 8 rate trimestrali di pari importo; oltre 5.000 euro, le somme possono essere pagate in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.
La prima rata dovrà essere versata entro trenta giorni dalla data della comunicazione, le rate successive entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. La mancata osservanza dei suddetti termini comporta la decadenza della facoltà alla rateazione.
I versamenti possono essere effettuati esclusivamente:
- presso banche o uffici postali utilizzando il modello precompilato e allegato all’avviso;
- presso gli sportelli postali con il modello F35;
- direttamente presso gli sportelli del concessionario della riscossione.
Il versamento dovrà essere effettuato solo nel caso in cui il contribuente riconosca fondata la pretesa tributaria; in caso contrario, ovvero in presenza di errori commessi dall’Amministrazione finanziaria, potrà farlo presente agli uffici competenti, mediante l’esibizione dell’idonea documentazione da cui possano evincersi dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale.
In questo caso l’ufficio potrà procedere alla rettifica degli errori commessi inviando al contribuente un nuovo modello di pagamento con l’indicazione delle residue somme da versare; versamento che dovrà essere effettuato nel termine di trenta giorni dal ricevimento del primo avviso.
Trascorso tale termine l’Ufficio intraprenderà il procedimento ordinario di riscossione per il recupero dell’imposta, dei relativi interessi e della sanzione.
La rilevazione di errori da parte del contribuente nell’attività svolta dall’Amministrazione, non prolunga il termine del pagamento, ne consegue che è nell’interesse del contribuente verificare nel più breve tempo possibile la correttezza dei dati contenuti nell’avviso bonario e comunicarlo all’Amministrazione.