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Le Associazioni

Le associazioni sono un insieme di individui che si riuniscono e si vincolano tramite un contratto al fine di perseguire uno scopo comune volto al soddisfacimento di esigenze di natura ideale, e non economica, degli associati.

Sono enti senza finalità di lucro, cui in ogni caso è concessa la facoltà di esercitare attività economiche, qualora queste siano strumentali al perseguimento dello scopo.

Sono previste due tipologie di associazioni, quelle riconosciute e quelle non riconosciute, disciplinate rispettivamente dagli articoli 14-35 del Codice Civile e dagli articoli 36-38 del Codice Civile.

L’associazione riconosciuta viene costituita mediante atto costitutivo che, ai sensi dell’art. 14 del Codice Civile, deve avere la forma di atto pubblico affinché l’associazione possa chiedere ed ottenere il riconoscimento da parte dello Stato.

L’atto costitutivo e lo statuto, a norma dell’art. 16 c.c., devono contenere gli elementi essenziali dell’ente quali la denominazione, la sede, lo scopo, il patrimonio, le norme sull’amministrazione, i diritti, gli obblighi e le condizioni di ammissione degli associati.

Altro elemento necessario per ottenere il riconoscimento è il patrimonio che deve essere sufficiente al raggiungimento dello scopo e può essere costituito da diritti reali su beni mobili o immobili.

Una volta costituita, l’associazione può acquisire il riconoscimento mediante l’iscrizione, che ha natura costitutiva, nel registro delle persone giuridiche istituito presso gli Uffici Territoriali del Governo.

Il riconoscimento della personalità giuridica produce due effetti in capo all’associazione: l’autonomia patrimoniale perfetta, in base alla quale il patrimonio dell’ente resta distinto da quello degli associati e degli amministratori e la limitazione della responsabilità degli amministratori per le obbligazioni assunte per conto dell’associazione.

Le associazioni per svolgere le proprie attività sono dotate di una struttura interna che, a norma di legge, deve comprendere necessariamente due organi, l’assemblea dei soci e l’organo amministrativo.

L’assemblea è l’organo deliberativo dell’associazione a cui hanno diritto di partecipare tutti gli associati e deve essere convocata almeno una volta l’anno per approvare il bilancio ed ogni volta se ne ravvisi la necessità.

Ai sensi dell’art. 21 c.c. le deliberazioni assembleari sono assunte, in prima convocazione, con la maggioranza dei voti e in presenza della metà degli associati; in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Maggioranze qualificate di tre quarti sono richieste per deliberare sulla modifica dell’atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell’associazione.

L’organo amministrativo può essere costituito da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione e gestisce l’associazione in base alle prescrizioni della legge e dello statuto al fine di realizzare lo scopo e gli interessi dell’associazione.

Oltre tali organi obbligatori, le associazioni possono prevederne altri, ad esempio l’organo di controllo, il collegio dei probiviri o il comitato scientifico, che sono disciplinati a livello statutario.

Le associazioni non riconosciute sono costituite mediante atto costitutivo che può essere redatto secondo qualsiasi forma.

Le associazioni non riconosciute, non avendo il riconoscimento da parte dello Stato, non godono di una perfetta autonomia patrimoniale pertanto per le obbligazioni assunte per conto dell’associazione rispondono solidalmente gli amministratori e le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

Le associazioni non riconosciute, ai sensi dell’art. 37 c.c., sono dotate di un fondo comune costituito dai contributi degli associati e dai beni acquistati con i medesimi contributi.

Per le obbligazioni assunte da coloro che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune e delle medesime obbligazioni rispondono personalmente e solidalmente coloro che hanno agito in nome dell’associazione.