di Raffaele Lomonaco
Le associazioni di promozione sociale sono disciplinate dall’articolo 35 del Codice del Terzo Settore (CTS) che ne individua le caratteristiche essenziali che quest’ultime devono avere:
- devono essere costituite sotto forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta;
- devono essere costituite da almeno 7 persone fisiche o 3 associazioni di promozione sociale;
- devono svolgere una o più attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del CTS, prevalentemente a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi;
- devono avvalersi, prevalentemente, delle prestazioni delle prestazioni di volontariato dei propri associati;
- devono essere iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
I suddetti elementi devono risultare nell’atto costitutivo o nello statuto.
L’articolo 35 comma 2 individua gli enti che non sono associazioni di promozione sociale, ovvero i circoli privati e le associazioni che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
Le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o ricorrere al lavoro autonomo solo se ciò sia necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità dell’ente e purché il numero dei lavoratori non ecceda il 50% de numero dei volontari.
Relativamente agli aspetti tributari godono di un particolare regime forfettario di cui all’articolo 86 CTS.
Le APS godono delle seguenti agevolazioni tributarie:
- esenzione dalla base imponibile delle quote e contributi corrisposti dagli associati;
- de-commercializzazione dell’attività svolta nei confronti degli associati familiari e conviventi;
- le persone fisiche possono detrarre dall’IRPEF le erogazioni in favore delle associazioni di promozione sociale per un importo pari al 30% degli oneri sostenuti e per un importo complessivo per ciascun periodo d’imposta non superiore ad euro 30.000;
- le liberalità da persone fisiche enti e società sono deducibili dal reddito nel limite del 10% del reddito dichiarato
- agevolazioni in materia di imposte di successione e donazioni, imposte di registro, ipotecarie e catastale;
- riduzione sui tributi locali, se previsto dagli enti locali;
- accesso al credito agevolato per i progetti di interesse pubblico;
- riconoscimento di privilegio generale dei crediti sui beni mobili del debitore;
- accesso, promosso dallo Stato, Regioni e Provincie autonome, ai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo per i progetti volti a realizzare il fine istituzionale;
- i redditi degli immobili destinati allo svolgimento delle attività non commerciali sono esenti dall’IRES.