Le associazioni di promozione sociale

di Raffaele Lomonaco 

Le associazioni di promozione sociale sono disciplinate dall’articolo 35 del Codice del Terzo Settore (CTS) che ne individua le caratteristiche essenziali che quest’ultime devono avere:

  • devono essere costituite sotto forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta;
  • devono essere costituite da almeno 7 persone fisiche o 3 associazioni di promozione sociale;
  • devono svolgere una o più attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del CTS, prevalentemente a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi;
  • devono avvalersi, prevalentemente, delle prestazioni delle prestazioni di volontariato dei propri associati;
  • devono essere iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

I suddetti elementi devono risultare nell’atto costitutivo o nello statuto.

L’articolo 35 comma 2 individua gli enti che non sono associazioni di promozione sociale, ovvero i circoli privati e le associazioni che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o ricorrere al lavoro autonomo solo se ciò sia necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità dell’ente e purché il numero dei lavoratori non ecceda il 50% de numero dei volontari.

Relativamente agli aspetti tributari godono di un particolare regime forfettario di cui all’articolo 86 CTS.

Le APS godono delle seguenti agevolazioni tributarie:

  • esenzione dalla base imponibile delle quote e contributi corrisposti dagli associati;
  • de-commercializzazione dell’attività svolta nei confronti degli associati familiari e conviventi;
  • le persone fisiche possono detrarre dall’IRPEF le erogazioni in favore delle associazioni di promozione sociale per un importo pari al 30% degli oneri sostenuti e per un importo complessivo per ciascun periodo d’imposta non superiore ad euro 30.000;
  • le liberalità da persone fisiche enti e società sono deducibili dal reddito nel limite del 10% del reddito dichiarato
  • agevolazioni in materia di imposte di successione e donazioni, imposte di registro, ipotecarie e catastale;
  • riduzione sui tributi locali, se previsto dagli enti locali;
  • accesso al credito agevolato per i progetti di interesse pubblico;
  • riconoscimento di privilegio generale dei crediti sui beni mobili del debitore;
  • accesso, promosso dallo Stato, Regioni e Provincie autonome, ai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo per i progetti volti a realizzare il fine istituzionale;
  • i redditi degli immobili destinati allo svolgimento delle attività non commerciali sono esenti dall’IRES.