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Studio Tributario Legale Commerciale

Le Associazioni Sportive

 

Le associazioni e società sportive

 

L’attività sportiva può essere esercitata attraverso associazioni o società sportive e può espletarsi a due differenti livelli professionistico e dilettantistico come stabilito al titolo VII dello Statuto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).

Le società sportive professionistiche

In ambito professionistico, a norma della legge 91/1981 sul professionismo sportivo, sono richiesti specifici requisiti, quali la costituzione in forma di s.p.a. o s.r.l., l’esercizio in forma esclusiva di attività sportive e connesse e strumentali, l’affiliazione alla rispettiva Federazione Sportiva Nazionale (FSN) riconosciuta dal CONI ed il vincolo di destinazione di almeno il 10% degli utili a squadre giovanili di addestramento e formazione giovanile.
Sono sottoposte al controllo delle Federazioni o del CONI, ai sensi dell’ art. 29 comma 6-bis statuto CONI.

Le associazioni e società sportive dilettantistiche

Le società ed associazioni che si propongono lo scopo di esercitare un’attività sportiva a livello dilettantistico sono disciplinate ex. art 90 comma 18 lett. a n. 3 Legge 289/2002.
L’attività sportiva dilettantistica può essere esercitata da associazioni, riconosciute e non, nonché da società sportive di capitali iscritte nel Registro delle Associazioni istituito presso il CONI.

Le associazioni sportive dilettantistiche ( A.S.D.)

Le associazioni sportive dilettantistiche hanno la peculiarità di svolgere un’attività sportiva senza perseguire finalità lucrative.

Possono essere riconosciute, dunque dotate di personalità giuridica ed autonomia patrimoniale perfetta conseguenti all’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche, o non riconosciute: in ogni caso ricadono nella disciplina generale prevista dal Codice Civile per le associazioni.

Per costituire un’associazione è necessario la redazione dell’atto costitutivo, che per le riconosciute deve avere prime obbligatoriamente la forma dell’atto pubblico, e dello statuto, da cui devono emergere gli elementi essenziali dell’associazione, le finalità perseguite e le norme che disciplinano il loro funzionamento.
L’assenza di qualsiasi scopo di lucro comporta per tali enti una serie di conseguenze: il divieto di distribuire utili tra i soci in qualsiasi modo, l’obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento, ad enti con finalità analoghe.

Le società sportive dilettantistiche (S.S.D.)

L’attività sportiva dilettantistica può esercitarsi, ai sensi dell’art. 90 l. 289/2002 comma 20 lett. c, anche in forma di società di capitali o società cooperativa, priva di qualsiasi scopo lucrativo.

Ne consegue che, nel caso in cui la società realizzi un utile dall’esercizio delle attività sportive, vige l’obbligo di impiegarlo nell’esercizio delle suddette attività, rimanendo preclusa la possibilità di ripartizione tra i soci.
Tali enti, in relazione alla costituzione e alla regolamentazione, ricadono nella disciplina generale del Codice Civile in materia di società di capitali (Libro V, art.2325 e seguenti).

Le società sportive sono tenute secondo quanto stabilito dal Codice Civile a tenere i libri sociali, i libri contabili e gli schemi di bilancio.
Alle società sportive dilettantistiche, nei limiti sotto esposti, si estendono le agevolazioni contabili e fiscali previste per le associazioni sportive dilettantistiche dalla L. 398/1991.

Regime fiscale delle associazioni sportive dilettantistiche

A livello tributario le associazioni sportive sono qualificabili come enti non commerciali in quanto non hanno per oggetto principale l’esercizio di attività commerciale .
Tale qualifica comporta la soggezione di tali associazioni al regime tributario disciplinato dal D.Lgs. 460/1997.

In base all’art.5 del decreto non si considerano commerciali, per una serie di enti tra cui le associazioni sportive dilettantistiche, le attività svolte in attuazione dei fini istituzionali, effettuate verso il pagamento di corrispettivi nei confronti di iscritti, associati o partecipanti.

Il godimento di tale status è subordinato alla previsione negli statuti di talune clausole espressamente indicate dal decreto: divieto divisione di utili, intrasmissibilità della quota, obbligo di rendiconto annuale, eleggibilitità libera degli organi amministrativi, devoluzione, in caso di scioglimento, del patrimonio ad altre associazioni con analoghe finalità ed infine disciplina uniforme del rapporto associativo.

Sia le associazioni che le società sportive hanno l’obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati e notizie rilevanti ai fini fiscali (art. 30 D.L. 185/2008).
A livello contabile e fiscale le associazioni sportive dilettantistiche sono tenute alla redazione annuale ed obbligatoria di un rendiconto economico e finanziario e qualora esse svolgano, oltre all’attività strettamente istituzionale, anche un’attività commerciale, sono obbligate a tenere la contabilità separata.

La Legge 398/1991 prevede un trattamento tributario vantaggioso per le società e associazioni sportive che non abbiano superato € 250.000 di proventi dall’esercizio di attività commerciale nell’arco del precedente periodo di imposta.

Tra le agevolazioni è previsto un regime IVA forfetario in base al quale l’IVA da versare per le attività commerciali connesse con quelle istituzionali è determinata applicando all’imposta a debito la detrazione forfetaria del:

  • 50% di imposta riguardante operazioni imponibili
  • 10% per operazioni di sponsorizzazione nell’esercizio dell’attività
  • 1/3 per cessioni/concessioni di diritti di trasmissione radiofonica e ripresa televisiva

Ai fini IRES è prevista l’applicazione di un coefficiente di redditività del 3% da applicare, al fine di determinare il reddito imponibile, ai proventi commerciali, conseguiti dall’associazioni e società sportive dilettantistiche.