Associazioni e società sportive dilettantistiche

Ai sensi dell’articolo 2 lett. a) del D.lgs. 36/2021 un’associazione o società sportiva dilettantistica è un soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica.

Gli enti sportivi dilettantistici sono disciplinati dagli articoli 6-12 del D.lgs. 36/2021. Essi possono assumere la forma di:

  • associazione sportiva priva di personalità giuridica, disciplinata dagli articoli 36-38 del Codice civile;
  • associazione sportiva con personalità giuridica;
  • società di capitali e cooperative di cui al libro V, titoli V e VI del Codice civile;
  • enti del Terzo Settore, in base all’articolo 4 del D.lgs. 117/2017.

Gli enti sportivi dilettantistici al ricorrere delle condizioni previste dal D.lgs. 112/2017 e dal D.lgs. 117/2017 possono assumere la qualifica di impresa sociale e di ente del Terzo Settore.

L’atto costitutivo di tali enti, redatto per iscritto, deve contenere: la sede legale, la denominazione, l’oggetto sociale (l’esercizio in via stabile e principale di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica), la rappresentanza legale dell’associazione, l’assenza di scopo di lucro, le norme sull’ordinamento interno, l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, le modalità di scioglimento e l’obbligo di devoluzione del patrimonio a fini sportivi in caso di scioglimento.

Gli enti sportivi dilettantistici non possono distribuire ridividere utili, neanche indirettamente. Gli enti costituiti sotto forma di società possono destinare una quota inferiore al 50% degli utili all’aumento gratuito del capitale sociale o alla distribuzione o l’emissione di strumenti finanziari e dividendi ai soci.

Possono svolgere anche attività diverse, purché queste siano previste dall’atto costitutivo o dallo statuto e purché siano strumentali e secondarie rispetto all’attività principale, nel rispetto dei limiti stabiliti da un apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dall’autorità politica da esso delegata in materia di sport. Sono in ogni caso esclusi dal computo dei citati limiti i proventi derivanti da: sponsorizzazioni, rapporti promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti, gestione di impianti e strutture sportive.

La certificazione della effettiva attività dilettantistica svolta da tali enti avviene mediante l’iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento dello Sport il quale, annualmente, trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco degli enti iscritti.

Le associazioni sportive dilettantistiche possono assumere la personalità giuridica da parte delle sulla base della disciplina prevista dall’articolo 14 del D.lgs. 39/2021.In deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, possono acquisire la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche. Il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo di un’associazione, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell’ente e, in particolare, dalle disposizioni del presente decreto con riferimento alla natura dilettantistica, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del Dipartimento per lo sport, richiedendo l’iscrizione dell’ente. Il Dipartimento per lo sport, ricorrendone i presupposti, iscrive l’ente nel registro stesso.

Al riguardo la Commissione Terzo Settore del Consiglio del Notariato di Milano, in data 6 dicembre 2023, ha emesso una massima notarile (che si allega) in merito all’ottenimento della personalità giuridica da parte di associazione sportiva non riconosciuta mediante l’iscrizione al RNASD e da parte di associazione sportiva dilettantistica priva di personalità giuridica e già iscritta al registro

Il Dipartimento dello Sport esercita funzioni ispettive su tali enti per verificare il rispetto della normativa. In caso di violazione, il Dipartimento dello Sport invita gli amministratori dell’ente a regolarizzare le condotte illegittime entro un termine non inferiore a 20 giorni. Nel caso in cui le irregolarità non siano sanabili o non vengano sanate entro il termine previsto, il Dipartimento dello Sport revoca la qualifica di ente dilettantistico.

Gli amministratori delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche non possono ricoprire altre cariche presso altre associazioni e società sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Oltre ai benefici di cui godono in qualità di enti non commerciali, le associazioni sportive dilettantistiche possono adottare due regimi fiscali opzionali:

  • il regime agevolato previsto dalla Legge 398/1991;
  • assumere la qualifica di Enti del Terzo Settore, beneficiando delle agevolazioni (allo stato, solo parzialmente applicabili) previste dal D.lgs. 117/2017.

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche esistenti dovranno, entro il 31 dicembre 2023, adattare i propri statuti alle disposizioni di cui agli articoli 7 e seguenti del D.lgs. 36/2021. Il mancato adeguamento comporterà la cancellazione d’ufficio dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.