Le cooperative sociali sono enti del Terzo Settore, ai sensi dell’articolo 40 del D.lgs. 117/2017, costituite sottoforma di società e disciplinate dalla legge 381/1991.
Perseguono l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione del cittadino attraverso attività mirate all’inserimento lavorativo in diversi settori di cittadini svantaggiati (cooperative di tipo B), nonché attraverso la gestione di servizi educativi e socio-sanitari (cooperative di tipo A).
La cooperativa sociale, al pari delle altre società cooperative, persegue uno scopo mutualistico, ossia gestisce servizi in favori dei soci.
La cooperativa sociale oltre ad una mutualità interna, ha una ‘mutualità solidale’, ovvero lo svolgimento di attività e servizi è rivolta anche a soggetti disagiati e svantaggiati esterni alla compagine sociale.
Le persone svantaggiate nei cui confronti le cooperative sociali prestano la loro attività sono gli invalidi fisici e psichici, i tossicodipendenti, i minori in età lavorativa ma con difficoltà familiari, i detenuti sottoposti a misure alternative alla detenzione. Questi soggetti devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa ed esserne possibilmente soci (art. 4 L. 381/1991)
La cooperativa sociale deve essere costituita in forma di atto pubblico e nella denominazione deve obbligatoriamente contenere l’indicazione ‘cooperativa sociale’.
A seguito della costituzione deve procedere all’iscrizione in un’apposita sezione del registro delle imprese presso la Camera di Commercio e automaticamente vengono iscritte nel Registro Unico del Terzo Settore.
All’interno della cooperativa sociale ci sono tre categorie di soci:
- i soci prestatori, o cooperatori, sono coloro che dalla partecipazione alla società ricevono una utilità economica legata alla prestazione da loro fornita.
- i soci fruitori sono quelli che ottengono il soddisfacimento di loro esigenze e bisogni a seguito dello svolgimento dell’attività da parte della cooperativa.
- i soci volontari sono quelli che, pur essendo soci, svolgono la propria attività gratuitamente e non possono essere numericamente più della metà del numero complessivo dei soci. A tali soci la legge non consente di applicare le norme lavoristiche, eccetto quelle riguardanti l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il socio volontario non può percepire alcuna retribuzione per le prestazioni erogate ma solo un rimborso per le spese effettivamente sostenute ed adeguatamente documentate.
Oltre alle predette categorie di soci, all’interno delle cooperative sociali possono trovar collocazione anche i soci finanziatori, ossia quelli che sono interessati non alle prestazioni bensì alla possibilità di effettuare un conveniente investimento in denaro.
Le cooperative sociali beneficiano di alcune agevolazioni tributarie, quali l’esenzione dall’imposta per i trasferimenti di beni per successione o donazione; esenzione da imposta di bollo per atti costitutivi, modificativi e di ammissione dei soci; esenzione da imposta di registro per atti che conferiscono cariche; riduzione ad un quarto delle imposte catastali ed ipotecarie.
Le cooperative sociali, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del D.lgs. 112/2017, sono anche considerate imprese sociali di diritto e possono usufruire del trattamento fiscale agevolato previsto dal decreto.