Le Fondazioni

La fondazione è una istituzione senza finalità di lucro costituita per attuare la destinazione di un patrimonio privato ad uno scopo determinato che non deve consistere in un vantaggio economico del fondatore, ma in un fine di pubblica utilità a beneficio di altri individui.

Lo scopo, salvo limiti statutari, può essere perseguito mediante l’esercizio di qualsiasi attività che risulti idonea, non esclusa quella di impresa.

Nella prassi si distinguono tre tipologie di fondazioni:

  • operative, che gestiscono in proprio le attività volte al raggiungimento delle proprie finalità
  • erogative che devolvono a terzi risorse finanziarie
  • miste

La fondazione nasce in seguito al negozio di fondazione che si compone di due documenti distinti: l’atto costitutivo e lo statuto.

L’atto costitutivo è un atto unilaterale che scaturisce dalla sola volontà del fondatore e, a pena di nullità, deve essere redatto nella forma dell’atto pubblico; lo statuto invece non deve necessariamente provenire dal fondatore. La fondazione può essere disposta anche per testamento.

L’atto costitutivo e lo statuto, ai sensi dell’art. 16 del Codice Civile, devono contenere la denominazione dell’ente, lo scopo, la sede, il patrimonio, le norme sull’ordinamento e l’amministrazione, le modalità di erogazione delle rendite.

Possono altresì contenere norme relative all’estinzione dell’ente, alla liquidazione del patrimonio nonché alla trasformazione della fondazione.

Il patrimonio, elemento essenziale perché possa costituirsi una fondazione, deve essere adeguato a consentire il raggiungimento dello scopo.

Una volta costituita, al pari delle associazioni, deve ottenere il riconoscimento giuridico mediante l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso gli Uffici Territoriali del Governo.

Se la fondazione opera in materie trasferite dalla competenza statale a quella regionale ed opera solo in ambito territoriale regionale, il riconoscimento deve essere richiesto alla Regione e l’iscrizione effettuata nel registro delle persone giuridiche istituito presso la Regione.

L’iscrizione, che ha natura costitutiva, comporta il riconoscimento della personalità giuridica nonché la perfetta autonomia patrimoniale.

La gestione dell’ente è affidata ad un organo amministrativo che può essere costituito indifferentemente da una o più persone. La carica di amministratore può essere conferita dal medesimo fondatore nell’atto di fondazione o da soggetti terzi e può essere a vita.

Agli amministratori compete il compito di eseguire il negozio di fondazione, di determinare e scegliere le modalità di gestione dei beni per il raggiungimento della finalità. Ne consegue che l’unico vincolo cui sono tenuti, è il rispetto dello scopo deciso dal fondatore, essendo immodificabile la destinazione del patrimonio.

L’amministrazione è soggetta al controllo da parte dell’autorità governativa che, ai sensi dell’art. 25 del Codice civile, può provvedere alla nomina e sostituzione degli amministratori qualora le norme statutarie non siano applicabili; all’annullamento delle deliberazioni contrarie a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume; allo scioglimento dell’amministrazione e alla nomina di un commissario straordinario se gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto, dello scopo della fondazione o della legge.

La fondazione può estinguersi per le cause previste dallo statuto nonché per il raggiungimento dello scopo o per l’impossibilità di conseguirlo.

Disposto lo scioglimento si procede alla liquidazione del patrimonio: se esaurita questa fase rimangono dei beni, vengono devoluti in conformità a quanto stabilito nello statuto o nell’atto costitutivo. Qualora entrambi gli atti non dispongano nulla sulla loro destinazione, ai sensi dell’art. 31 del Codice civile, è competente l’autorità governativa che provvede ad attribuirli ad altri enti che perseguano finalità analoghe.

Chiusa la procedura di liquidazione, ai sensi dell’art. 6 comma 2 D.P.R. 361/2000, il presidente del tribunale provvede che ne sia data comunicazione al prefetto per la conseguente cancellazione dell’ente dal registro delle persone giuridiche.

In alternativa alla dichiarazione di estinzione l’articolo 28 Codice civile prevede la possibilità in capo all’autorità governativa, qualora lo scopo sia divenuto impossibile o di scarsa utilità o il patrimonio sia divenuto insufficiente, di trasformare la fondazione.

Per procedere alla trasformazione l’autorità non deve discostarsi troppo dalla volontà originaria del fondatore; inoltre non deve trattarsi di fondazioni destinate a vantaggio di una sola persona o di una o più famiglie e i fatti che danno origine alla trasformazione non devono essere contemplati nell’atto costitutivo come causa estintiva dell’ente.